Art. 4 
 
                          Fondi immobiliari 
(Art. 2, legge regionale n. 5/2004; art. 4, comma 4, legge  regionale
                             n. 13/2009) 
 
    1. La Giunta regionale puo'  promuovere,  attraverso  Finlombarda
Gestioni SGR S.p.A., la costituzione e gestione di fondi  immobiliari
nell'ambito delle politiche volte ad ampliare l'offerta di alloggi. 
    2.  Per  le  medesime  finalita',  la   Giunta   regionale   puo'
sottoscrivere le quote dei medesimi  fondi  e  di  fondi  immobiliari
promossi da altri soggetti. 
    3. L'ammontare di quote di  fondi  da  detenere  da  parte  della
Regione e' determinato dalla Giunta regionale. 
    4. La Giunta regionale acquisisce sui  progetti  attuativi  delle
disposizioni  del  presente  articolo  i  pareri  delle   commissioni
consiliari competenti. 
    5. Al fine  di  assicurare  la  coerenza  con  la  programmazione
regionale  in  materia  di  edilizia  residenziale   pubblica   degli
interventi di cui all'art. 11, comma 3, lettera a) del  decreto-legge
25  giugno  2008,  n.  112  (Disposizioni  urgenti  per  lo  sviluppo
economico, la semplificazione, la competitivita', la  stabilizzazione
della finanza pubblica e la perequazione tributaria) convertito,  con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, relativi al sistema
integrato di fondi immobiliari, la Regione promuove il  coordinamento
dei soggetti pubblici, privati e del terzo settore e sottoscrive  gli
accordi di programma di cui al comma 4 del medesimo art. 11, anche ai
fini della realizzazione di quanto  previsto  dall'art.  4,  comma  1
della legge regionale 16 luglio 2009, n. 13 (Azioni straordinarie per
lo  sviluppo  e  la  qualificazione  del   patrimonio   edilizio   ed
urbanistico della Lombardia).