Art. 4 Fondi immobiliari (Art. 2, legge regionale n. 5/2004; art. 4, comma 4, legge regionale n. 13/2009) 1. La Giunta regionale puo' promuovere, attraverso Finlombarda Gestioni SGR S.p.A., la costituzione e gestione di fondi immobiliari nell'ambito delle politiche volte ad ampliare l'offerta di alloggi. 2. Per le medesime finalita', la Giunta regionale puo' sottoscrivere le quote dei medesimi fondi e di fondi immobiliari promossi da altri soggetti. 3. L'ammontare di quote di fondi da detenere da parte della Regione e' determinato dalla Giunta regionale. 4. La Giunta regionale acquisisce sui progetti attuativi delle disposizioni del presente articolo i pareri delle commissioni consiliari competenti. 5. Al fine di assicurare la coerenza con la programmazione regionale in materia di edilizia residenziale pubblica degli interventi di cui all'art. 11, comma 3, lettera a) del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita', la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria) convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, relativi al sistema integrato di fondi immobiliari, la Regione promuove il coordinamento dei soggetti pubblici, privati e del terzo settore e sottoscrive gli accordi di programma di cui al comma 4 del medesimo art. 11, anche ai fini della realizzazione di quanto previsto dall'art. 4, comma 1 della legge regionale 16 luglio 2009, n. 13 (Azioni straordinarie per lo sviluppo e la qualificazione del patrimonio edilizio ed urbanistico della Lombardia).