Art. 11 Collegio sindacale 1. Il collegio sindacale e' composto da tre membri effettivi e due supplenti, iscritti nel registro dei revisori. contabili di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88 (Attuazione della direttiva 84/253/CEE, relativa all'abilitazione delle persone incaricate del controllo di legge di documenti contabili). 2. Il collegio sindacale e' nominato dal Consiglio regionale, che ne individua anche il presidente. Nel collegio e' assicurata la rappresentanza delle minoranze ai sensi dell'articolo 51, comma 2, dello Statuto. 3. Quando, oltre alla Regione, partecipano alla societa' altri soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, la nomina e l'individuazione di cui al comma 2 e' effettuata dal Consiglio regionale nell'ambito di una rosa di nomi individuati dal collegio di direzione di cui all'articolo 4. 4. Il compenso annuale lordo, omnicomprensivo, spettante al presidente del collegio sindacale ed ai membri del collegio e' determinato dalla statuto ai sensi dell'articolo 19 della 1.r. n. 20/2008.