Art. 11 
 
                         Collegio sindacale 
 
    1. Il collegio sindacale e' composto da tre  membri  effettivi  e
due supplenti, iscritti nel registro dei revisori. contabili  di  cui
al decreto legislativo 27  gennaio  1992,  n.  88  (Attuazione  della
direttiva  84/253/CEE,  relativa   all'abilitazione   delle   persone
incaricate del controllo di legge di documenti contabili). 
    2. Il collegio sindacale e' nominato dal Consiglio regionale, che
ne individua anche il  presidente.  Nel  collegio  e'  assicurata  la
rappresentanza delle minoranze ai sensi dell'articolo  51,  comma  2,
dello Statuto. 
    3. Quando, oltre alla Regione, partecipano  alla  societa'  altri
soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, la nomina e l'individuazione
di cui al comma 2 e' effettuata dal Consiglio  regionale  nell'ambito
di una rosa di nomi individuati dal  collegio  di  direzione  di  cui
all'articolo 4. 
    4. Il  compenso  annuale  lordo,  omnicomprensivo,  spettante  al
presidente del collegio  sindacale  ed  ai  membri  del  collegio  e'
determinato dalla statuto ai sensi dell'articolo  19  della  1.r.  n.
20/2008.