Art. 12 
 
                          Norma transitoria 
 
    1. Entro sessanta giorni. dalla data di entrata in  vigore  della
presente  legge,  la  Giunta  regionale  promuove   gli   adempimenti
necessari a consentire la dismissione delle partecipazioni  azionarie
detenute dai soggetti diversi dalla Regione tramite la riduzione  del
capitale sociale della societa'  «Agenzia  regione  recupero  risorse
s.p.a.». 
    2. Entro novanta giorni dal compimento delle procedure di cui  al
comma 1, l'assemblea adegua l'atto costitutivo  e  lo  statuto  della
societa' alle prescrizioni della presente legge, previa  approvazione
della Giunta regionale ai sensi dell'articolo 6, comma 2. 
    3. Gli organi sociali in carica alla data di  entrata  in  vigore
della   presente   legge   continuano   le   loro    funzioni    sino
all'insediamento dei nuovi organi, da nominare nei termini e  con  le
modalita' di cui all'articolo 18, comma 1, della l.r. n. 5/2008. 
    4.  Entro  novanta  giorni  dalla  data  di  acquisizione   della
partecipazione societaria  da  parte  di  uno  dei  soggetti  di  cui
all'articolo 2, comma 2, si provvede alla costituzione  del  collegio
di direzione di cui all'articolo 4. 
    5.   Entro   sessanta   giorni   dalla   avvenuta.    espressione
delle designazioni del collegio di direzione di cui  all'articolo  4,
il Consiglio regionale provvede alle nomine di cui  all'articolo  10,
comma 3 e all'articolo 11, comma 3. 
    6. Gli organi sociali in carica alla data di  acquisizione  della
partecipazione societaria  da  parte  di  uno  dei  soggetti  di  cui
all'articolo  2,  comma  2,  continuano   le   loro   funzioni   sino
all'insediamento dei nuovi organi. 
    7. La societa' e' autorizzata a portare a compimento le attivita'
previste dai contratti in essere alla data di entrata in vigore della
presente legge sino alla scadenza degli stessi.