Art. 12 Norma transitoria 1. Entro sessanta giorni. dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale promuove gli adempimenti necessari a consentire la dismissione delle partecipazioni azionarie detenute dai soggetti diversi dalla Regione tramite la riduzione del capitale sociale della societa' «Agenzia regione recupero risorse s.p.a.». 2. Entro novanta giorni dal compimento delle procedure di cui al comma 1, l'assemblea adegua l'atto costitutivo e lo statuto della societa' alle prescrizioni della presente legge, previa approvazione della Giunta regionale ai sensi dell'articolo 6, comma 2. 3. Gli organi sociali in carica alla data di entrata in vigore della presente legge continuano le loro funzioni sino all'insediamento dei nuovi organi, da nominare nei termini e con le modalita' di cui all'articolo 18, comma 1, della l.r. n. 5/2008. 4. Entro novanta giorni dalla data di acquisizione della partecipazione societaria da parte di uno dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, si provvede alla costituzione del collegio di direzione di cui all'articolo 4. 5. Entro sessanta giorni dalla avvenuta. espressione delle designazioni del collegio di direzione di cui all'articolo 4, il Consiglio regionale provvede alle nomine di cui all'articolo 10, comma 3 e all'articolo 11, comma 3. 6. Gli organi sociali in carica alla data di acquisizione della partecipazione societaria da parte di uno dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, continuano le loro funzioni sino all'insediamento dei nuovi organi. 7. La societa' e' autorizzata a portare a compimento le attivita' previste dai contratti in essere alla data di entrata in vigore della presente legge sino alla scadenza degli stessi.