Art. 14 Abrogazioni 1. Dalla data di iscrizione dell'atto costitutivo e dello statuto di cui all'articolo 12, comma 2, nel registro delle imprese di cui all'articolo 2188 del codice civile sono abrogate le seguenti disposizioni: a) articolo 10 della legge regionale 19 agosto 1988, n. 60 (Norme per la limitazione ed il recupero dei rifiuti); b) articolo 1, comma 5, della legge regionale 2 settembre 1989, n. 61 (Modifiche ed integrazioni alla l.r. n. 60/88 «Norme per la limitazione ed il recupero dei rifiuti»); c) articolo 4 della legge regionale 6 settembre 1993, n. 64 (Disciplina delle materie prime secondarie - Catasto rifiuti ed osservatorio regionale sui rifiuti e sulle M.P.S. - Modifiche ed integrazione alla l.r. 19 agosto 1988, n. 60 «Norme per la limitazione e il recupero dei rifiuti»); d) articolo 4 della legge regionale 4 aprile 1995, n. 35 (Contributi per interventi urgenti a sostegno infrastrutture per lo smaltimento dei rifiuti e di bonifica di siti inquinati e modifiche alle ll.rr. nn. 60/88, 29/93, e 4/95). 2. Per effetto del comma l, dalla stessa data indicata nel medesimo cessa definitivamente la vigenza della l.r. n. 60/1988, della 1.r. n. 61/1989, della l.r. n. 64/1993 e della l.r. n. 35/1995.