Art. 14 
 
                             Abrogazioni 
 
    1. Dalla data di iscrizione dell'atto costitutivo e dello statuto
di cui all'articolo 12, comma 2, nel registro delle  imprese  di  cui
all'articolo  2188  del  codice  civile  sono  abrogate  le  seguenti
disposizioni: 
      a) articolo 10 della legge regionale  19  agosto  1988,  n.  60
(Norme per la limitazione ed il recupero dei rifiuti); 
      b) articolo 1, comma 5, della legge regionale 2 settembre 1989,
n. 61 (Modifiche ed integrazioni alla l.r. n.  60/88  «Norme  per  la
limitazione ed il recupero dei rifiuti»); 
      c) articolo 4 della legge regionale 6  settembre  1993,  n.  64
(Disciplina delle materie  prime  secondarie  -  Catasto  rifiuti  ed
osservatorio regionale sui rifiuti e  sulle  M.P.S.  -  Modifiche  ed
integrazione  alla  l.r.  19  agosto  1988,  n.  60  «Norme  per   la
limitazione e il recupero dei rifiuti»); 
      d) articolo 4 della  legge  regionale  4  aprile  1995,  n.  35
(Contributi per interventi urgenti a sostegno infrastrutture  per  lo
smaltimento dei rifiuti e di bonifica di siti inquinati  e  modifiche
alle ll.rr. nn. 60/88, 29/93, e 4/95). 
    2. Per effetto del  comma  l,  dalla  stessa  data  indicata  nel
medesimo cessa definitivamente la  vigenza  della  l.r.  n.  60/1988,
della 1.r. n. 61/1989, della l.r. n. 64/1993 e della l.r. n. 35/1995.