Art. 2 
 
                    Partecipazione alla societa' 
 
    1. Alla societa' partecipa la Regione, per una quota comunque non
inferiore al 51 per cento del capitale sociale. 
    2. Oltre alla Regione, alla societa' possono partecipare: 
      a) le province della Toscana; 
      b) gli ambiti territoriali ottimali (ATO) di  cui  all'articolo
24 della legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 (Norme per la gestione
dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati). 
    3. La partecipazione azionaria dei soggetti di  cui  al  comma  2
puo' avvenire tramite: 
      a) sottoscrizione dell'aumento del capitale sociale; 
      b) acquisto di quote azionarie del capitale esistente. 
    4. Ciascuno degli enti  di  cui  al  comma  2,  lettera  a)  puo'
sottoscrivere nuove azioni o acquistare le azioni esistenti  per  una
quota non superiore al 4  per  cento  rispettivamente,  del  capitale
sociale di nuova sottoscrizione o del  capitale  sociale  offerto  in
vendita. 
    5. La disposizione di cui al comma 4 vale anche per gli  enti  di
cui al comma 2, lettera b), eccezion fatta per la quota che non  puo'
essere superiore al 3 per cento. 
    6. Le partecipazioni  azionarie  non  sono  cedibili  a  soggetti
diversi da quelli indicati al comma 2.