Art. 2 Partecipazione alla societa' 1. Alla societa' partecipa la Regione, per una quota comunque non inferiore al 51 per cento del capitale sociale. 2. Oltre alla Regione, alla societa' possono partecipare: a) le province della Toscana; b) gli ambiti territoriali ottimali (ATO) di cui all'articolo 24 della legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 (Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati). 3. La partecipazione azionaria dei soggetti di cui al comma 2 puo' avvenire tramite: a) sottoscrizione dell'aumento del capitale sociale; b) acquisto di quote azionarie del capitale esistente. 4. Ciascuno degli enti di cui al comma 2, lettera a) puo' sottoscrivere nuove azioni o acquistare le azioni esistenti per una quota non superiore al 4 per cento rispettivamente, del capitale sociale di nuova sottoscrizione o del capitale sociale offerto in vendita. 5. La disposizione di cui al comma 4 vale anche per gli enti di cui al comma 2, lettera b), eccezion fatta per la quota che non puo' essere superiore al 3 per cento. 6. Le partecipazioni azionarie non sono cedibili a soggetti diversi da quelli indicati al comma 2.