Art. 3 
 
                  Controllo analogo sulla societa' 
 
    1. La Regione, ove sia unico socio della societa', esercita sulla
stessa  un  controllo  analogo  a  quello  esercitato  sulle  proprie
strutture, con poteri  di  direzione,  coordinamento  e  supervisione
delle attivita' della societa'. 
    2. Qualora, oltre alla Regione, partecipino alla  societa'  altri
soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, il controllo di cui al comma
1 e' esercitato dai soci mediante apposito  collegio,  costituito  ai
sensi dell'articolo 4. 
    3. Il controllo analogo e' esercitato con le  modalita'  previste
all'articolo 7 e all'articolo 8.