Art. 3 Controllo analogo sulla societa' 1. La Regione, ove sia unico socio della societa', esercita sulla stessa un controllo analogo a quello esercitato sulle proprie strutture, con poteri di direzione, coordinamento e supervisione delle attivita' della societa'. 2. Qualora, oltre alla Regione, partecipino alla societa' altri soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, il controllo di cui al comma 1 e' esercitato dai soci mediante apposito collegio, costituito ai sensi dell'articolo 4. 3. Il controllo analogo e' esercitato con le modalita' previste all'articolo 7 e all'articolo 8.