Art. 10 
 
       Aiuti per la commercializzazione di prodotti siciliani 
          e servizi di qualita' nei mercati extraregionali 
             e nei confronti della grande distribuzione 
 
    1. Dopo l'art. 62 della legge regionale 23 dicembre 2000, n.  32,
e' inserito il seguente: 
    «Art.  62-bis  (Aiuti  per  la  commercializzazione  di  prodotti
siciliani e servizi di qualita'  nei  mercati  extraregionali  e  nei
confronti della grande distribuzione). - 1.  Al  fine  di  promuovere
azioni volte a  migliorare  l'offerta  e  la  commercializzazione  di
prodotti siciliani e servizi di qualita' nei mercati extraregionali e
nei confronti della  grande  distribuzione,  l'assessorato  regionale
della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca  e'
autorizzato ad attivare, in conformita' agli obiettivi specifici  5.2
e 7.1 del Programma operativo regionale  del  Fondo  europeo  per  lo
sviluppo regionale per il 2007-2013 (PO  FESR  2007-2013),  approvato
con decisione C  (2007)  4249  del  7  settembre  2007  e  successive
modifiche e integrazioni, regimi di aiuti, alle condizioni  e  limiti
previsti per gli aiuti de minimis dalla disciplina  comunitaria,  per
finanziare progetti integrati tra piccole e medie imprese siciliane e
grande distribuzione. 
    2. I  progetti  integrati  di  cui  al  comma  1  possono  essere
finalizzati alla  diffusione  dei  prodotti  siciliani  nei  circuiti
commerciali  interessati,  con  esclusione  dei   prodotti   elencati
nell'Allegato I del Trattato (CE), anche attraverso  la  costituzione
di joint venture. 
    3. L'Assessore  regionale  per  la  cooperazione,  il  commercio,
l'artigianato  e  la  pesca  stabilisce,  con  proprio  decreto,   le
modalita' per la concessione delle agevolazioni,  inclusi  i  criteri
per l'individuazione  dei  soggetti,  delle  attivita',  delle  spese
ammissibili, la percentuale massima d'intervento, la  misura  massima
del  finanziamento  con-cedibile,  le  modalita'  di  erogazione  dei
benefici in  una  o  piu'  delle  forme  indicate  dall'art.  189,  i
parametri per l'attribuzione, a ciascun progetto, del punteggio utile
per  la  collocazione  in  graduatoria  e  ogni  altra   disposizione
necessaria all'attivazione degli interventi, in esecuzione di  quanto
previsto  nei  citati  obiettivi  specifici   5.2   e   7.1   e   nei
corrispondenti obiettivi operativi e linee d'intervento contenuti nel
PO FESR 2007-2013 e nel  documento  "Requisiti  di  ammissibilita'  e
criteri di selezione", approvato dal Comitato di sorveglianza del  12
dicembre 2007 e successive modifiche e integrazioni. 
    4. Gli interventi di cui al presente  articolo  sono  attivati  a
valere sulle risorse relative agli obiettivi specifici 5.2 e 7.1  del
PO  FESR  2007-2013  e  sulle  risorse  finanziarie  del  Fondo  aree
sottoutilizzate istituito con l'articolo 61 della legge  27  dicembre
2002, n. 289. Ai fini del controllo comunitario sugli aiuti,  per  il
periodo di  programmazione  2007-2013,  le  risorse  finanziarie  non
possono superare complessivamente l'importo di 60 milioni di euro.».