Art. 10 Aiuti per la commercializzazione di prodotti siciliani e servizi di qualita' nei mercati extraregionali e nei confronti della grande distribuzione 1. Dopo l'art. 62 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, e' inserito il seguente: «Art. 62-bis (Aiuti per la commercializzazione di prodotti siciliani e servizi di qualita' nei mercati extraregionali e nei confronti della grande distribuzione). - 1. Al fine di promuovere azioni volte a migliorare l'offerta e la commercializzazione di prodotti siciliani e servizi di qualita' nei mercati extraregionali e nei confronti della grande distribuzione, l'assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca e' autorizzato ad attivare, in conformita' agli obiettivi specifici 5.2 e 7.1 del Programma operativo regionale del Fondo europeo per lo sviluppo regionale per il 2007-2013 (PO FESR 2007-2013), approvato con decisione C (2007) 4249 del 7 settembre 2007 e successive modifiche e integrazioni, regimi di aiuti, alle condizioni e limiti previsti per gli aiuti de minimis dalla disciplina comunitaria, per finanziare progetti integrati tra piccole e medie imprese siciliane e grande distribuzione. 2. I progetti integrati di cui al comma 1 possono essere finalizzati alla diffusione dei prodotti siciliani nei circuiti commerciali interessati, con esclusione dei prodotti elencati nell'Allegato I del Trattato (CE), anche attraverso la costituzione di joint venture. 3. L'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca stabilisce, con proprio decreto, le modalita' per la concessione delle agevolazioni, inclusi i criteri per l'individuazione dei soggetti, delle attivita', delle spese ammissibili, la percentuale massima d'intervento, la misura massima del finanziamento con-cedibile, le modalita' di erogazione dei benefici in una o piu' delle forme indicate dall'art. 189, i parametri per l'attribuzione, a ciascun progetto, del punteggio utile per la collocazione in graduatoria e ogni altra disposizione necessaria all'attivazione degli interventi, in esecuzione di quanto previsto nei citati obiettivi specifici 5.2 e 7.1 e nei corrispondenti obiettivi operativi e linee d'intervento contenuti nel PO FESR 2007-2013 e nel documento "Requisiti di ammissibilita' e criteri di selezione", approvato dal Comitato di sorveglianza del 12 dicembre 2007 e successive modifiche e integrazioni. 4. Gli interventi di cui al presente articolo sono attivati a valere sulle risorse relative agli obiettivi specifici 5.2 e 7.1 del PO FESR 2007-2013 e sulle risorse finanziarie del Fondo aree sottoutilizzate istituito con l'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289. Ai fini del controllo comunitario sugli aiuti, per il periodo di programmazione 2007-2013, le risorse finanziarie non possono superare complessivamente l'importo di 60 milioni di euro.».