Art. 11 
 
                  Aiuti per insediamenti produttivi 
 
    1. Dopo l'art. 57 della legge regionale 23 dicembre 2000,  n.  32
e' inserito il seguente: 
    «Art. 57-bis(Aiuti per insediamenti produttivi). - 1. Al fine  di
promuovere  azioni  volte  a  favorire  il  rapido   sviluppo   degli
insediamenti artigianali e  commerciali  all'ingrosso,  l'Assessorato
regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della
pesca e' autorizzato  ad  attivare,  in  conformita'  agli  obiettivi
specifici 5.1 e 7.1  del  Programma  operativo  regionale  del  Fondo
europeo  per  lo  sviluppo  regionale  per  il  2007-2013  (P0   FESR
2007-2013), approvato con Decisione C (2007)  4249  del  7  settembre
2007 e successive modifiche e integrazioni, regimi di aiuti  conformi
alle condizioni e limiti previsti dal regolamento  (CE)  n.  800/2008
della Commissione del 6 agosto 2008 che dichiara alcune categorie  di
aiuti  compatibili  con  il  mercato  comune  in  applicazione  degli
articoli 87 e 88 del Trattato (CE) (regolamento generale di esenzione
per  categoria),  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  dell'Unione
europea del 9 agosto 2008 serie L 214. 
    2. Gli aiuti possono essere concessi in favore di: 
      a) consorzi di imprese costituiti per  la  realizzazione  delle
opere previste dall'art. 78 della legge regionale 6 maggio  1981,  n.
96, in possesso della titolarita' dell'area oggetto  dell'intervento;
a tali consorzi puo' essere concesso un apposito finanziamento; 
      b) piccole e medie  imprese  o  consorzi  di  piccole  e  medie
imprese per l'acquisto, la costruzione o  la  ristrutturazione  e  il
riuso  di  insediamenti  abbandonati  da   destinare   ad   attivita'
produttiva e di commercio all'ingrosso o per  l'acquisto  di  terreni
con   specifica   destinazione   urbanistica    artigianale    legati
all'investimento  produttivo  o  per  attivita'  produttive  su   cui
insediare opifici artigianali; 
      c) piccole  e  medie  imprese  di  nuova  costituzione  o  gia'
esistenti che vogliono insediarsi nelle aree artigianali o provvedere
alla realizzazione di  servizi  all'interno  delle  medesime  aree  o
costituire in forma associata mercati commerciali all'ingrosso o  per
l'acquisto di opifici all'interno di aree artigianali  di  proprieta'
comunale anche per imprese ivi insediate. 
    3. L'Assessore  regionale  per  la  cooperazione,  il  commercio,
l'artigianato  e  la  pesca  stabilisce,  con  proprio  decreto,   le
modalita' per la concessione delle agevolazioni,  inclusi  i  criteri
per l'individuazione  dei  soggetti,  delle  attivita',  delle  spese
ammissibili, la percentuale massima d'intervento, la  misura  massima
del  finanziamento  con-cedibile,  le  modalita'  di  erogazione  dei
benefici in  una  o  piu'  delle  forme  indicate  dall'art.  189,  i
parametri per l'attribuzione, a ciascun progetto, del punteggio utile
per  la  collocazione  in  graduatoria  e  ogni  altra   disposizione
necessaria all'attivazione degli interventi, in esecuzione di  quanto
previsto  nei  citati  obiettivi  specifici  5.1  e   7.1   e   nelle
corrispondenti linee operative contenute nel PO FESR 2007-2013 e  nel
documento "Requisiti  di  ammissibilita'  e  criteri  di  selezione",
approvato dal  Comitato  di  sorveglianza  del  12  dicembre  2007  e
successive modifiche e integrazioni. 
    4. Per la gestione degli interventi di cui al presente  articolo,
l'Assessorato   regionale   della   cooperazione,   del    commercio,
dell'artigianato e della pesca puo' servirsi delle procedure previste
dall'art. 4, comma 1, della legge regionale 22 dicembre 2005, n.  20,
e ad avvalersi di un soggetto selezionato  ai  sensi  dell'art.  185,
comma 5, sulla base di  un'apposita  convenzione,  predisposta  dallo
stesso Assessorato, diretta ad  evitare  duplicazione  dell'attivita'
istruttoria ed assicurare  snellezza  e  rapidita'  procedurale,  con
oneri a carico dell'asse  7-Governance,  capacita'  istituzionali  ed
assistenza tecnica del PO FESR 2007-2013. 
    5. Gli interventi di cui al presente  articolo  sono  attivati  a
valere sulle risorse relative agli obiettivi specifici 5.1 e 7.1  del
PO  FESR  2007-2013  e  sulle  risorse  finanziarie  del  Fondo  aree
sottoutilizzate istituito con l'articolo 61 della legge  27  dicembre
2002, n. 289. Ai fini del controllo comunitario sugli aiuti,  per  il
periodo di  programmazione  2007-2013,  le  risorse  finanziarie  non
possono superare complessivamente l'importo di 150 milioni di euro.».