Art. 11 Aiuti per insediamenti produttivi 1. Dopo l'art. 57 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32 e' inserito il seguente: «Art. 57-bis(Aiuti per insediamenti produttivi). - 1. Al fine di promuovere azioni volte a favorire il rapido sviluppo degli insediamenti artigianali e commerciali all'ingrosso, l'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca e' autorizzato ad attivare, in conformita' agli obiettivi specifici 5.1 e 7.1 del Programma operativo regionale del Fondo europeo per lo sviluppo regionale per il 2007-2013 (P0 FESR 2007-2013), approvato con Decisione C (2007) 4249 del 7 settembre 2007 e successive modifiche e integrazioni, regimi di aiuti conformi alle condizioni e limiti previsti dal regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato (CE) (regolamento generale di esenzione per categoria), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea del 9 agosto 2008 serie L 214. 2. Gli aiuti possono essere concessi in favore di: a) consorzi di imprese costituiti per la realizzazione delle opere previste dall'art. 78 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 96, in possesso della titolarita' dell'area oggetto dell'intervento; a tali consorzi puo' essere concesso un apposito finanziamento; b) piccole e medie imprese o consorzi di piccole e medie imprese per l'acquisto, la costruzione o la ristrutturazione e il riuso di insediamenti abbandonati da destinare ad attivita' produttiva e di commercio all'ingrosso o per l'acquisto di terreni con specifica destinazione urbanistica artigianale legati all'investimento produttivo o per attivita' produttive su cui insediare opifici artigianali; c) piccole e medie imprese di nuova costituzione o gia' esistenti che vogliono insediarsi nelle aree artigianali o provvedere alla realizzazione di servizi all'interno delle medesime aree o costituire in forma associata mercati commerciali all'ingrosso o per l'acquisto di opifici all'interno di aree artigianali di proprieta' comunale anche per imprese ivi insediate. 3. L'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca stabilisce, con proprio decreto, le modalita' per la concessione delle agevolazioni, inclusi i criteri per l'individuazione dei soggetti, delle attivita', delle spese ammissibili, la percentuale massima d'intervento, la misura massima del finanziamento con-cedibile, le modalita' di erogazione dei benefici in una o piu' delle forme indicate dall'art. 189, i parametri per l'attribuzione, a ciascun progetto, del punteggio utile per la collocazione in graduatoria e ogni altra disposizione necessaria all'attivazione degli interventi, in esecuzione di quanto previsto nei citati obiettivi specifici 5.1 e 7.1 e nelle corrispondenti linee operative contenute nel PO FESR 2007-2013 e nel documento "Requisiti di ammissibilita' e criteri di selezione", approvato dal Comitato di sorveglianza del 12 dicembre 2007 e successive modifiche e integrazioni. 4. Per la gestione degli interventi di cui al presente articolo, l'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca puo' servirsi delle procedure previste dall'art. 4, comma 1, della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 20, e ad avvalersi di un soggetto selezionato ai sensi dell'art. 185, comma 5, sulla base di un'apposita convenzione, predisposta dallo stesso Assessorato, diretta ad evitare duplicazione dell'attivita' istruttoria ed assicurare snellezza e rapidita' procedurale, con oneri a carico dell'asse 7-Governance, capacita' istituzionali ed assistenza tecnica del PO FESR 2007-2013. 5. Gli interventi di cui al presente articolo sono attivati a valere sulle risorse relative agli obiettivi specifici 5.1 e 7.1 del PO FESR 2007-2013 e sulle risorse finanziarie del Fondo aree sottoutilizzate istituito con l'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289. Ai fini del controllo comunitario sugli aiuti, per il periodo di programmazione 2007-2013, le risorse finanziarie non possono superare complessivamente l'importo di 150 milioni di euro.».