Art. 12 Modifiche all'art. 60 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32 1. L'art. 60 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, e' sostituito dal seguente: «Art. 60(Aiuti all'investimento). - 1. Al fine di agevolare l'accesso al credito delle piccole e medie imprese commerciali e' istituito previa stipula di apposita convenzione, presso una societa' o ente in possesso dei necessari requisiti tecnici ed organizzativi, un fondo a gestione separata per la concessione delle seguenti agevolazioni, conformemente alle condizioni e limiti previsti dal regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato (CE) (regolamento generale di esenzione per categoria), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea del 9 agosto 2008 serie L 214, per i programmi e le tipologie di investimento di cui all'art. 12, lettera a), del citato regolamento (CE) n. 800/2008: 1) finanziamenti fino al 75 per cento della spesa realizzata per un importo comunque non superiore ad euro 500 mila della durata massima di 15 anni di cui sino a due di preammortamento, a fronte di programmi di investimento che abbiano per oggetto, congiuntamente o alternativamente: a) l'acquisto, la costruzione, ivi compresa l'acquisizione della relativa area, il rinnovo, la trasformazione, l'adattamento e l'ampliamento dei locali adibiti o da adibire all'esercizio dell'attivita' commerciale; b) l'acquisto delle attrezzature e il rinnovo degli arredi necessari per l'esercizio dell'attivita' commerciale; c) per un importo non superiore al 25 per cento dell'investimento ammissibile, costi immateriali relativi alla certificazione di qualita', alla tutela ambientale, all'innovazione tecnologica, all'acquisto di programmi gestionali per l'informatizzazione e agli oneri derivanti dai contratti di franchising; 2) contributi in conto interessi sui mutui contratti con gli istituti di credito per un importo superiore a 100.000,00 euro e fino a 516.458,90 euro e, comunque, entro il limite del 75 per cento dell'investimento diretti al finanziamento di spese di cui alle lettere a), b), c) del punto 1) del presente comma; 3) finanziamenti fino al 75 per cento della spesa necessaria per investimenti di cui alle lettere b) e c) del punto 1) del presente comma e per un importo comunque non superiore a euro 25.000,00 della durata massima di anni tre; 4) in alternativa ai finanziamenti per gli investimenti di cui alle lettere a) e b) del punto 1) del presente comma, contributi in conto canoni sulle operazioni di locazione finanziaria di durata massima di quindici anni, per i beni immobili, e di cinque anni per quelli mobili, di importomassimo non superiore a euro 500 mila e non inferiore a euro 30 mila. 2. Nel caso in cui gli investimenti da realizzare attengano soltanto alle spese indicate alle lettere b) e c) del punto 1) del comma 1, i limiti massimi dei finanziamenti ammissibili ai benefici nello stesso comma previsti sono ridotti del 40 per cento. 3. Per operazioni di locazione finanziaria si intendono le operazioni di locazione rientranti nei programmi di investimento di cui al comma 1, di beni mobili ed immobili acquistati nuovi di fabbrica o fatti costruire dal locatore, su scelta e indicazione del conduttore, con facolta' per quest'ultimo di divenire proprietario dei beni locati al termine della locazione, dietro versamento di un prezzo stabilito. 4. Alle operazioni creditizie di cui al presente articolo si applicano le disposizioni generali previste dall'art. 16. 5. Alla gestione del fondo istituito dal presente articolo sovrintende un comitato amministrativo, nominato con decreto del Presidente della Regione, presieduto dal direttore generale dell'ente o della societa' di gestione o, in caso di assenza o impedimento di questi, da chi ne fa le veci, e composto da: a) cinque componenti designati dall'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca, scelti su terne proposte dalle associazioni regionali dei commercianti maggiormente rappresentative; b) due funzionari con qualifica non inferiore a dirigente, rispettivamente in servizio presso l'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca e presso l'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze, designati dai rispettivi Assessori; c) un componente designato dall'Associazione bancaria italiana; d) due esperti in materia creditizia designati dall'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca. 6. Svolge le funzioni di segretario un dipendente dell'ente gestore nominato dal suo presidente. I componenti ed il segretario durano in carica quattro anni. 7. Ai fini della determinazione dei compensi da corrispondere ai componenti ed al segretario del comitato, il cui onere e' a carico del fondo, si applicano le disposizioni di cui alla legge regionale 11 maggio 1993, n. 15. 8. Ai fini del controllo comunitario sugli aiuti previsti dal presente articolo, per il periodo 2007-2013, le risorse finanziarie non possono superare complessivamente l'importo di 100 milioni di euro.».