Art. 12 
 
                        Modifiche all'art. 60 
            della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32 
 
    1. L'art. 60 della legge regionale 23 dicembre 2000,  n.  32,  e'
sostituito dal seguente: 
    «Art. 60(Aiuti all'investimento).  -  1.  Al  fine  di  agevolare
l'accesso al credito delle piccole e  medie  imprese  commerciali  e'
istituito previa stipula di apposita convenzione, presso una societa'
o ente in possesso dei necessari requisiti tecnici ed  organizzativi,
un fondo a  gestione  separata  per  la  concessione  delle  seguenti
agevolazioni, conformemente alle condizioni  e  limiti  previsti  dal
regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008  che
dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato  comune
in applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato (CE) (regolamento
generale di  esenzione  per  categoria),  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale dell'Unione europea del 9 agosto 2008 serie L  214,  per  i
programmi e le tipologie di investimento di cui all'art. 12,  lettera
a), del citato regolamento (CE) n. 800/2008: 
      1) finanziamenti fino al 75 per cento  della  spesa  realizzata
per un importo comunque non superiore ad euro 500 mila  della  durata
massima di 15 anni di cui sino a due di preammortamento, a fronte  di
programmi di investimento che abbiano per oggetto,  congiuntamente  o
alternativamente: 
        a) l'acquisto, la costruzione,  ivi  compresa  l'acquisizione
della relativa area, il rinnovo, la trasformazione,  l'adattamento  e
l'ampliamento  dei  locali  adibiti  o   da   adibire   all'esercizio
dell'attivita' commerciale; 
        b) l'acquisto delle attrezzature e il  rinnovo  degli  arredi
necessari per l'esercizio dell'attivita' commerciale; 
        c)  per  un  importo  non   superiore   al   25   per   cento
dell'investimento  ammissibile,  costi  immateriali   relativi   alla
certificazione di qualita', alla tutela  ambientale,  all'innovazione
tecnologica,    all'acquisto    di    programmi    gestionali     per
l'informatizzazione  e  agli  oneri  derivanti   dai   contratti   di
franchising; 
      2) contributi in conto interessi sui mutui  contratti  con  gli
istituti di credito per un importo superiore a 100.000,00 euro e fino
a 516.458,90 euro e, comunque, entro  il  limite  del  75  per  cento
dell'investimento diretti al  finanziamento  di  spese  di  cui  alle
lettere a), b), c) del punto 1) del presente comma; 
      3) finanziamenti fino al 75 per cento  della  spesa  necessaria
per investimenti di cui alle  lettere  b)  e  c)  del  punto  1)  del
presente comma e  per  un  importo  comunque  non  superiore  a  euro
25.000,00 della durata massima di anni tre; 
      4) in alternativa ai finanziamenti per gli investimenti di  cui
alle lettere a) e b) del punto 1) del presente comma,  contributi  in
conto canoni sulle operazioni  di  locazione  finanziaria  di  durata
massima di quindici anni, per i beni immobili, e di cinque  anni  per
quelli mobili, di importomassimo non superiore a euro 500 mila e  non
inferiore a euro 30 mila. 
    2. Nel caso in  cui  gli  investimenti  da  realizzare  attengano
soltanto alle spese indicate alle lettere b) e c) del  punto  1)  del
comma 1, i limiti massimi dei finanziamenti ammissibili  ai  benefici
nello stesso comma previsti sono ridotti del 40 per cento. 
    3. Per  operazioni  di  locazione  finanziaria  si  intendono  le
operazioni di locazione rientranti nei programmi di  investimento  di
cui al comma 1, di  beni  mobili  ed  immobili  acquistati  nuovi  di
fabbrica o fatti costruire dal locatore, su scelta e indicazione  del
conduttore, con facolta' per quest'ultimo  di  divenire  proprietario
dei beni locati al termine della locazione, dietro versamento  di  un
prezzo stabilito. 
    4. Alle operazioni creditizie di  cui  al  presente  articolo  si
applicano le disposizioni generali previste dall'art. 16. 
    5. Alla  gestione  del  fondo  istituito  dal  presente  articolo
sovrintende un comitato  amministrativo,  nominato  con  decreto  del
Presidente della Regione, presieduto dal direttore generale dell'ente
o della societa' di gestione o, in caso di assenza o  impedimento  di
questi, da chi ne fa le veci, e composto da: 
      a) cinque componenti designati dall'Assessore regionale per  la
cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca, scelti su terne
proposte dalle associazioni regionali dei  commercianti  maggiormente
rappresentative; 
      b) due funzionari con  qualifica  non  inferiore  a  dirigente,
rispettivamente in  servizio  presso  l'Assessorato  regionale  della
cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca e  presso
l'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze,  designati  dai
rispettivi Assessori; 
      c) un componente designato dall'Associazione bancaria italiana; 
      d) due esperti in materia creditizia  designati  dall'Assessore
regionale per la  cooperazione,  il  commercio,  l'artigianato  e  la
pesca. 
    6. Svolge le  funzioni  di  segretario  un  dipendente  dell'ente
gestore nominato dal suo presidente. I componenti  ed  il  segretario
durano in carica quattro anni. 
    7. Ai fini della determinazione dei compensi da corrispondere  ai
componenti ed al segretario del comitato, il cui onere  e'  a  carico
del fondo, si applicano le disposizioni di cui alla  legge  regionale
11 maggio 1993, n. 15. 
    8. Ai fini del controllo comunitario  sugli  aiuti  previsti  dal
presente articolo, per il periodo 2007-2013, le  risorse  finanziarie
non possono superare complessivamente l'importo  di  100  milioni  di
euro.».