Art. 13 
 
                        Modifiche all'art. 63 
            della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32 
 
    1. All'art. 63, comma 1, della legge regionale 23 dicembre  2000,
n. 32 sono apportate le seguenti modifiche: 
    a) le lettere a), b) e c) sono sostituite dalle seguenti: 
      «a) credito di avviamento e credito di esercizio,  sotto  forma
di apertura di credito concesso dalle banche operanti  in  Sicilia  a
fronte delle esigenze della gestione aziendale. L'apertura di credito
deve essere utilizzata per acquisti di beni non duraturi e  necessari
all'esercizio del l'attivita', nonche' per emolumenti  e  compensi  a
terzi per servizi acquisiti. L'apertura  di  credito  deve  avere  un
importo minimo di 10 mila euro e non puo' comunque superare l'importo
di euro 200 mila; 
      b) operazioni di anticipazione effettuate  da  banche  societa'
finanziarie a partecipazione bancaria operanti in Sicilia,  a  fronte
della cessione di crediti commerciali, per un importo minimo di  euro
10 mila e non superiore ad euro 200 mila; 
      c) contributi in conto  interessi  per  il  ripianamento  delle
esposizioni debitorie per un minimo di euro 30 mila e un  massimo  di
euro 500 mila, maturate alla data del 30 giugno 2009,  tramite  piani
di risanamento concordati can istituti di credito. Il  contributo  in
conto interessi e' concesso per una sola volta alle imprese  che  non
abbiano gia' usufruito del medesimo beneficio»; 
    b) la lettera d) e' abrogata.