Art. 13 Modifiche all'art. 63 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32 1. All'art. 63, comma 1, della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32 sono apportate le seguenti modifiche: a) le lettere a), b) e c) sono sostituite dalle seguenti: «a) credito di avviamento e credito di esercizio, sotto forma di apertura di credito concesso dalle banche operanti in Sicilia a fronte delle esigenze della gestione aziendale. L'apertura di credito deve essere utilizzata per acquisti di beni non duraturi e necessari all'esercizio del l'attivita', nonche' per emolumenti e compensi a terzi per servizi acquisiti. L'apertura di credito deve avere un importo minimo di 10 mila euro e non puo' comunque superare l'importo di euro 200 mila; b) operazioni di anticipazione effettuate da banche societa' finanziarie a partecipazione bancaria operanti in Sicilia, a fronte della cessione di crediti commerciali, per un importo minimo di euro 10 mila e non superiore ad euro 200 mila; c) contributi in conto interessi per il ripianamento delle esposizioni debitorie per un minimo di euro 30 mila e un massimo di euro 500 mila, maturate alla data del 30 giugno 2009, tramite piani di risanamento concordati can istituti di credito. Il contributo in conto interessi e' concesso per una sola volta alle imprese che non abbiano gia' usufruito del medesimo beneficio»; b) la lettera d) e' abrogata.