Art. 15 Modifiche all'art. 65 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32 1. L'art. 65 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, e' sostituito dal seguente: «Art. 65(Aiuti ai consorzi di produttori). - 1. Allo scopo di favorire la vendita diretta delle produzioni regionali artigianali e agricole, nonche' dei prodotti della pesca e dei loro relativi trasformati, l'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato della pesca e' autorizzato ad attivare, in conformita' agli obiettivi specifici 5.2 e 7.1 del Programma operativo regionale del Fondo europeo per lo sviluppo regionale per il 2007-2013 (P0 FESR 2007-2013), approvato con Decisione C (2007) 4249 del 7 settembre 2007 e successive modifiche e integrazioni, regimi di aiuti alle condizioni e limiti previsti per gli aiuti "de minimis" dalla disciplina comunitaria. Gli aiuti possono essere concessi ai consorzi di produttori, appartenenti anche a settori merceologici diversi, per la costituzione di appositi spacci consortili per la vendita al dettaglio dei propri prodotti, o di uffici di rappresentanza con deposito anche in mercati extraregionali, comunitari ed extracomunitari. 2. L'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca stabilisce, con proprio decreto, le modalita' per la concessione delle agevolazioni, inclusi i criteri per l'individuazione dei soggetti, delle attivita', delle spese ammissibili, la percentuale massima d'intervento, la misura massima del finanziamento concedibile, le modalita' di erogazione dei benefici in una o piu' delle forme indicate dall'art. 189, i parametri per l'attribuzione, a ciascun progetto, del punteggio utile per la collocazione in graduatoria e ogni altra disposizione necessaria all'attivazione degli interventi, in esecuzione di quanto previsto nei citati obiettivi specifici 5.2 e 7.1 nelle corrispondenti linee operative contenuti nel PO FESR 2007-2013 e nel documento "Requisiti di ammissibilita' e criteri di selezione", approvato dal Comitato di sorveglianza del 12 dicembre 2007 e successive modifiche e integrazioni. 3. Ai fini del controllo comunitario sugli aiuti per il periodo di programmazione 2007-2013 le risorse finanziarie non possono superare complessivamente l'importo di 30 milioni di euro.».