Art. 15 
 
                        Modifiche all'art. 65 
            della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32 
 
    1. L'art. 65 della legge regionale 23 dicembre 2000,  n.  32,  e'
sostituito dal seguente: 
    «Art. 65(Aiuti ai consorzi di produttori). -  1.  Allo  scopo  di
favorire la vendita diretta delle produzioni regionali artigianali  e
agricole, nonche' dei  prodotti  della  pesca  e  dei  loro  relativi
trasformati,  l'Assessorato   regionale   della   cooperazione,   del
commercio, dell'artigianato della pesca e' autorizzato  ad  attivare,
in conformita' agli obiettivi  specifici  5.2  e  7.1  del  Programma
operativo regionale del Fondo europeo per lo sviluppo  regionale  per
il 2007-2013 (P0 FESR 2007-2013), approvato con  Decisione  C  (2007)
4249 del 7 settembre 2007  e  successive  modifiche  e  integrazioni,
regimi di aiuti alle condizioni e limiti previsti per gli  aiuti  "de
minimis" dalla  disciplina  comunitaria.  Gli  aiuti  possono  essere
concessi ai consorzi di  produttori,  appartenenti  anche  a  settori
merceologici  diversi,  per  la  costituzione  di   appositi   spacci
consortili per la vendita al dettaglio  dei  propri  prodotti,  o  di
uffici   di   rappresentanza   con   deposito   anche   in    mercati
extraregionali, comunitari ed extracomunitari. 
    2. L'Assessore  regionale  per  la  cooperazione,  il  commercio,
l'artigianato  e  la  pesca  stabilisce,  con  proprio  decreto,   le
modalita' per la concessione delle agevolazioni,  inclusi  i  criteri
per l'individuazione  dei  soggetti,  delle  attivita',  delle  spese
ammissibili, la percentuale massima d'intervento, la  misura  massima
del  finanziamento  concedibile,  le  modalita'  di  erogazione   dei
benefici in  una  o  piu'  delle  forme  indicate  dall'art.  189,  i
parametri per l'attribuzione, a ciascun progetto, del punteggio utile
per  la  collocazione  in  graduatoria  e  ogni  altra   disposizione
necessaria all'attivazione degli interventi, in esecuzione di  quanto
previsto  nei  citati   obiettivi   specifici   5.2   e   7.1   nelle
corrispondenti linee operative contenuti nel PO FESR 2007-2013 e  nel
documento "Requisiti  di  ammissibilita'  e  criteri  di  selezione",
approvato dal  Comitato  di  sorveglianza  del  12  dicembre  2007  e
successive modifiche e integrazioni. 
    3. Ai fini del controllo comunitario sugli aiuti per  il  periodo
di  programmazione  2007-2013  le  risorse  finanziarie  non  possono
superare complessivamente l'importo di 30 milioni di euro.».