Art. 16 Modifiche all'art. 52 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, in materia di interventi della CRIAS 1. L'art. 52 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32 e successive modifiche ed integrazioni e' sostituito dal seguente: «Art. 52(Crediti di gestione). - 1. L'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca e' autorizzato a concedere, per il tramite della CRIAS, le seguenti agevolazioni a favore delle imprese artigiane: a) finanziamenti per la formazione di scorte di materie prime e/o prodotti finiti pari al 25% del volume di affari, da un minimo di euro 5.164,57 fino ad un massimo di euro 103.291,37, e con durata di 36 mesi; b) finanziamento per credito d'esercizio per una durata massima di 36 mesi e per un importo minimo di euro 5.164,57 ed un massimo di euro 51.645,69; c) finanziamenti a medio termine, assistiti da idonea garanzia reale per la durata massima di anni venti, per acquisto, costruzione e ristrutturazione del laboratorio e/o acquisto di macchinari, attrezzature ed arredi funzionali allo svolgimento dell'attivita', per un importo pari al 75% della spesa ammessa, non inferiore ad euro 15.493,70 e non superiore ad euro 516.456,89. 2. I tassi di interesse riguardanti i finanziamenti agevolati ed i prestiti di cui al comma 1 sono applicati nella misura stabilita dalla presente legge per le operazioni di credito agevolato. 3. Gli aiuti previsti dal presente articolo sono concessi alle condizioni e limiti previsti per gli aiuti de minimis dalla disciplina comunitaria.».