Art. 16 
 
                        Modifiche all'art. 52 
           della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, 
                in materia di interventi della CRIAS 
 
    1. L'art. 52 della legge regionale 23  dicembre  2000,  n.  32  e
successive modifiche ed integrazioni e' sostituito dal seguente: 
    «Art. 52(Crediti di gestione). - 1. L'Assessorato regionale della
cooperazione,  del  commercio,  dell'artigianato  e  della  pesca  e'
autorizzato a concedere, per il  tramite  della  CRIAS,  le  seguenti
agevolazioni a favore delle imprese artigiane: 
      a) finanziamenti per la formazione di scorte di  materie  prime
e/o prodotti finiti pari al 25% del volume di affari, da un minimo di
euro 5.164,57 fino ad un massimo di euro 103.291,37, e con durata  di
36 mesi; 
      b) finanziamento per credito d'esercizio per una durata massima
di 36 mesi e per un importo minimo di euro 5.164,57 ed un massimo  di
euro 51.645,69; 
      c) finanziamenti a medio termine, assistiti da idonea  garanzia
reale per la durata massima di anni venti, per acquisto,  costruzione
e  ristrutturazione  del  laboratorio  e/o  acquisto  di  macchinari,
attrezzature ed arredi funzionali  allo  svolgimento  dell'attivita',
per un importo pari al 75% della spesa ammessa, non inferiore ad euro
15.493,70 e non superiore ad euro 516.456,89. 
    2. I tassi di interesse riguardanti i finanziamenti agevolati  ed
i prestiti di cui al comma 1 sono applicati  nella  misura  stabilita
dalla presente legge per le operazioni di credito agevolato. 
    3. Gli aiuti previsti dal presente articolo  sono  concessi  alle
condizioni  e  limiti  previsti  per  gli  aiuti  de  minimis   dalla
disciplina comunitaria.».