Art. 17 
 
                        Modifiche all'art. 55 
           della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, 
       in materia di finanziamenti concessi dall'Artigiancassa 
 
    1. L'art. 55 della legge regionale 23  dicembre  2000,  n.  32  e
successive modifiche ed integrazioni e' cosi' modificato: 
      a) al comma 1, dopo le  parole  de  minimis  sono  aggiunte  le
parole:  "alle  condizioni  e  limiti   previsti   dalla   disciplina
comunitaria"; 
      b) alla lettera a) del comma 2, dopo le parole  "formazione  di
scorte" sono  aggiunte  le  parole:  "e  per  le  altre  destinazioni
individuate in adeguamento alla legge 25 luglio 1952, n.  949  ovvero
dalla Regione con propri provvedimenti"; 
      c) la lettera c) del comma 2 e' sostituita dalla seguente: 
        «c) il riconoscimento di un contributo in conto capitale pari
al 15  per  cento  del  valore  dell'investimento  alle  imprese  che
effettuano le operazioni ai sensi della  legge  25  luglio  1952,  n.
949.»; 
    dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti: 
      «2-bis.  L'Assessore  regionale   per   la   cooperazione,   il
commercio, l'artigianato e la pesca stabilisce, con proprio  decreto,
le modalita' per la concessione  delle  agevolazioni  e  delle  spese
ammissibili. 
      2 ter. Le disposizioni, contenenti  anche  l'indicazione  degli
Organi preposti a deliberare, relative  agli  interventi  agevolativi
previsti dalle leggi 25 luglio 1952, n. 949 - credito agevolato -, 21
maggio 1981, n. 240 - leasing agevolato -, 14 ottobre 1964, n. 1068 -
fondo  di  garanzia  -,  sono  emanate  con  decreto   dell'Assessore
regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca
su  proposta  del  comitato  tecnico   regionale   istituito   presso
l'Artigiancassa.».