Art. 17 Modifiche all'art. 55 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, in materia di finanziamenti concessi dall'Artigiancassa 1. L'art. 55 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32 e successive modifiche ed integrazioni e' cosi' modificato: a) al comma 1, dopo le parole de minimis sono aggiunte le parole: "alle condizioni e limiti previsti dalla disciplina comunitaria"; b) alla lettera a) del comma 2, dopo le parole "formazione di scorte" sono aggiunte le parole: "e per le altre destinazioni individuate in adeguamento alla legge 25 luglio 1952, n. 949 ovvero dalla Regione con propri provvedimenti"; c) la lettera c) del comma 2 e' sostituita dalla seguente: «c) il riconoscimento di un contributo in conto capitale pari al 15 per cento del valore dell'investimento alle imprese che effettuano le operazioni ai sensi della legge 25 luglio 1952, n. 949.»; dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti: «2-bis. L'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca stabilisce, con proprio decreto, le modalita' per la concessione delle agevolazioni e delle spese ammissibili. 2 ter. Le disposizioni, contenenti anche l'indicazione degli Organi preposti a deliberare, relative agli interventi agevolativi previsti dalle leggi 25 luglio 1952, n. 949 - credito agevolato -, 21 maggio 1981, n. 240 - leasing agevolato -, 14 ottobre 1964, n. 1068 - fondo di garanzia -, sono emanate con decreto dell'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca su proposta del comitato tecnico regionale istituito presso l'Artigiancassa.».