Art. 8 Modifiche all'art. 39 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32 1. L'art. 39 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, e' sostituito dal seguente: «Art. 39 (Aiuti a finalita' regionale per l'internazionalizzazione delle imprese). - 1. Allo scopo di promuovere l'ampliamento e il rafforzamento dei processi di internazionalizzazione del settore produttivo in Sicilia, l'assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca e' autorizzato ad attivare, in conformita' agli obiettivi specifici 5.2 e 7.1 del Programma operativo regionale del Fondo europeo per lo sviluppo regionale per il 2007-2013 (PO FESR 20072013), approvato con decisione C (2007) 4249 del 7 settembre 2007 e successive modifiche e integrazioni, regimi di aiuti, alle condizioni e limiti previsti per gli aiuti "de minimis" dalla disciplina comunitaria, per l'acquisizione di servizi di assistenza e consulenza specialistica a favore di piccole e medie imprese operanti in Sicilia, singole o associate, secondo la definizione comunitaria, diretti a supportare lo sviluppo dei sistemi produttivi siciliani nei mercati internazionali di riferimento. Gli aiuti possono essere concessi in misura non superiore al 50 per cento dei costi ammissibili, intesi quali costi dei servizi di consulenza che esulano dagli ordinari costi di gestione dell'impresa prestati da consulenti esterni. 2. L'assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca stabilisce, con proprio decreto, le modalita' per la concessione delle agevolazioni, inclusi i criteri per l'individuazione dei soggetti, delle attivita', delle spese ammissibili, la misura massima del finanziamento concedibile, le modalita' di erogazione dei benefici in una o piu' delle forme indicate dall'art. 189, i parametri per l'attribuzione, a ciascun progetto, del punteggio utile per la collocazione in graduatoria, e ogni altra disposizione necessaria all'attivazione degli interventi, in esecuzione di quanto previsto nei citati obiettivi specifici 5.2 e 7.1 e nei corrispondenti obiettivi operativi e linee d'intervento contenuti nel PO FESR 2007-2013 e nel documento "Requisiti di ammissibilita' e criteri di selezione", approvato dal comitato di sorveglianza del 12 dicembre 2007 e successive modifiche e integrazioni. 3. Gli interventi di cui al presente articolo sono attivati a valere sulle risorse relative agli obiettivi specifici 5.2 e 7.1 del PO FESR 2007-2013 e sulle risorse finanziarie del Fondo aree sottoutilizzate istituito con l'art. 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289. Ai fini del controllo comunitario sugli aiuti, per il periodo di programmazione 2007-2013, le risorse finanziarie non possono superare complessivamente l'importo di 70 milioni di euro. 4. Gli interventi di cui al presente articolo possono essere attivati anche nell'ambito di Accordi di programma quadro (APQ) per lo sviluppo delle attivita' produttive.».