Art. 8 
 
                        Modifiche all'art. 39 
            della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32 
 
    1. L'art. 39 della legge regionale 23 dicembre 2000,  n.  32,  e'
sostituito dal seguente: 
    «Art.     39     (Aiuti     a     finalita'     regionale     per
l'internazionalizzazione  delle  imprese).  -  1.   Allo   scopo   di
promuovere  l'ampliamento  e  il  rafforzamento   dei   processi   di
internazionalizzazione   del   settore   produttivo    in    Sicilia,
l'assessorato   regionale   della   cooperazione,   del    commercio,
dell'artigianato  e  della  pesca  e'  autorizzato  ad  attivare,  in
conformita'  agli  obiettivi  specifici  5.2  e  7.1  del   Programma
operativo regionale del Fondo europeo per lo sviluppo  regionale  per
il 2007-2013 (PO FESR 20072013), approvato  con  decisione  C  (2007)
4249 del 7 settembre 2007  e  successive  modifiche  e  integrazioni,
regimi di aiuti, alle condizioni e limiti previsti per gli aiuti  "de
minimis" dalla disciplina comunitaria, per l'acquisizione di  servizi
di assistenza e consulenza specialistica a favore di piccole e  medie
imprese  operanti  in  Sicilia,  singole  o  associate,  secondo   la
definizione comunitaria, diretti a supportare lo sviluppo dei sistemi
produttivi siciliani nei mercati internazionali di  riferimento.  Gli
aiuti possono essere concessi in misura non superiore al 50 per cento
dei costi ammissibili, intesi quali costi dei servizi  di  consulenza
che esulano dagli ordinari costi di gestione dell'impresa prestati da
consulenti esterni. 
    2. L'assessore  regionale  per  la  cooperazione,  il  commercio,
l'artigianato  e  la  pesca  stabilisce,  con  proprio  decreto,   le
modalita' per la concessione delle agevolazioni,  inclusi  i  criteri
per l'individuazione  dei  soggetti,  delle  attivita',  delle  spese
ammissibili, la misura  massima  del  finanziamento  concedibile,  le
modalita' di erogazione dei  benefici  in  una  o  piu'  delle  forme
indicate dall'art. 189, i parametri  per  l'attribuzione,  a  ciascun
progetto, del punteggio utile per la collocazione in  graduatoria,  e
ogni altra disposizione necessaria all'attivazione degli  interventi,
in esecuzione di quanto previsto nei citati obiettivi specifici 5.2 e
7.1 e nei corrispondenti obiettivi  operativi  e  linee  d'intervento
contenuti nel  PO  FESR  2007-2013  e  nel  documento  "Requisiti  di
ammissibilita' e criteri di selezione",  approvato  dal  comitato  di
sorveglianza  del  12  dicembre  2007  e   successive   modifiche   e
integrazioni. 
    3. Gli interventi di cui al presente  articolo  sono  attivati  a
valere sulle risorse relative agli obiettivi specifici 5.2 e 7.1  del
PO  FESR  2007-2013  e  sulle  risorse  finanziarie  del  Fondo  aree
sottoutilizzate istituito con l'art. 61 della legge 27 dicembre 2002,
n. 289. Ai fini del controllo comunitario sugli aiuti, per il periodo
di programmazione  2007-2013,  le  risorse  finanziarie  non  possono
superare complessivamente l'importo di 70 milioni di euro. 
    4. Gli interventi di cui  al  presente  articolo  possono  essere
attivati anche nell'ambito di Accordi di programma quadro  (APQ)  per
lo sviluppo delle attivita' produttive.».