Art. 9 Modifiche all'art. 62 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32 e norme riguardanti i centri commerciali naturali 1. L'art. 62 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, e' sostituito dal seguente: «Art. 62 (Aiuti ai consorzi e alle PMI insediate nei centri commerciali naturali). - 1. Al fine di promuovere azioni volte alla riqualificazione delle aree interessate alla realizzazione di servizi comuni alle imprese, alla promozione di produzioni locali nell'ambito dei centri commerciali naturali, cosi' come definiti dall'art. 9 della legge regionale 15 settembre 2005, n. 10 e successive modificazioni, e delle strutture delle imprese commerciali, artigianali e di servizi operanti nei medesimi contesti, l'assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca e' autorizzato ad attivare, in conformita' agli obiettivi specifici 5.1 e 7.1 del Programma operativo regionale del Fondo europeo per lo sviluppo regionale per il 2007-2013 (PO FESR 20072013), approvato con decisione C (2007) 4249 del 7 settembre 2007 e successive modifiche e integrazioni, regimi di aiuti a favore di piccole e medie imprese (PMI) commerciali, artigianali e di servizi insediate nei centri commerciali naturali e di consorzi di PMI commerciali insediati nei predetti centri. 2. Le imprese commerciali di cui al comma 1 sono quelle di cui al decreto assessoriale dell'11 febbraio 1997 e successive modificazioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 21 del 26 aprile 1997. 3. I contributi, sia a favore di consorzi di PMI commerciali insediati in centri commerciali naturali che delle piccole e medie imprese commerciali, artigianali e di servizi insediate nei predetti centri, possono essere concessi nella misura massima del 50 per cento della spesa sostenuta e comunque alle condizioni ed entro i limiti previsti per gli aiuti de minimis dalla disciplina comunitaria. 4. L'assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca stabilisce, con proprio decreto, le modalita' per la concessione delle agevolazioni, inclusi i criteri per l'individuazione dei soggetti, delle attivita', delle spese ammissibili, la misura massima del finanziamento concedibile, le modalita' di erogazione dei benefici in una o piu' delle forme indicate dall'art. 189, i parametri per l'attribuzione, a ciascun progetto, del punteggio utile per la collocazione in graduatoria, e ogni altra disposizione necessaria all'attivazione degli interventi, in esecuzione di quanto previsto nei citati obiettivi specifici 5.1 e 7.1 e nei corrispondenti obiettivi operativi e linee d'intervento contenuti nel PO FESR 2007-2013 e nel documento "Requisiti di ammissibilita' e criteri di selezione", approvato dal comitato di sorveglianza del 12 dicembre 2007 e successive modifiche e integrazioni. 5. Gli interventi di cui al presente articolo sono attivati a valere sulle risorse relative agli obiettivi specifici 5.1 e 7.1 del PO FESR 2007-2013 e sulle risorse finanziarie del Fondo aree sottoutilizzate istituito con l'art. 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289. Ai fini del controllo comunitario sugli aiuti, per il periodo di programmazione 2007-2013, le risorse finanziarie non possono superare complessivamente l'importo di 60 milioni di euro.». 2. All'art. 9, comma 2, della legge regionale 15 settembre 2005, n. 10, dopo le parole "l'insieme di attivita' terziarie private" sono aggiunte le parole: "e imprese artigiane in forma di consorzi di piccole e medie imprese"».