Art. 9 
 
                        Modifiche all'art. 62 
            della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32 
          e norme riguardanti i centri commerciali naturali 
 
    1. L'art. 62 della legge regionale 23 dicembre 2000,  n.  32,  e'
sostituito dal seguente: 
    «Art. 62 (Aiuti ai consorzi  e  alle  PMI  insediate  nei  centri
commerciali naturali). - 1. Al fine di promuovere azioni  volte  alla
riqualificazione delle aree interessate alla realizzazione di servizi
comuni alle imprese, alla promozione di produzioni locali nell'ambito
dei centri commerciali naturali,  cosi'  come  definiti  dall'art.  9
della  legge  regionale  15  settembre  2005,  n.  10  e   successive
modificazioni,  e  delle   strutture   delle   imprese   commerciali,
artigianali  e   di   servizi   operanti   nei   medesimi   contesti,
l'assessorato   regionale   della   cooperazione,   del    commercio,
dell'artigianato  e  della  pesca  e'  autorizzato  ad  attivare,  in
conformita'  agli  obiettivi  specifici  5.1  e  7.1  del   Programma
operativo regionale del Fondo europeo per lo sviluppo  regionale  per
il 2007-2013 (PO FESR 20072013), approvato  con  decisione  C  (2007)
4249 del 7 settembre 2007  e  successive  modifiche  e  integrazioni,
regimi  di  aiuti  a  favore  di  piccole  e  medie   imprese   (PMI)
commerciali,  artigianali  e  di   servizi   insediate   nei   centri
commerciali naturali e di consorzi di PMI commerciali  insediati  nei
predetti centri. 
    2. Le imprese commerciali di cui al comma 1 sono quelle di cui al
decreto   assessoriale   dell'11   febbraio   1997    e    successive
modificazioni, pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Regione
siciliana n. 21 del 26 aprile 1997. 
    3. I contributi, sia a favore  di  consorzi  di  PMI  commerciali
insediati in centri commerciali naturali che delle  piccole  e  medie
imprese commerciali, artigianali e di servizi insediate nei  predetti
centri, possono essere concessi nella misura massima del 50 per cento
della spesa sostenuta e comunque alle condizioni ed  entro  i  limiti
previsti per gli aiuti de minimis dalla disciplina comunitaria. 
    4. L'assessore  regionale  per  la  cooperazione,  il  commercio,
l'artigianato  e  la  pesca  stabilisce,  con  proprio  decreto,   le
modalita' per la concessione delle agevolazioni,  inclusi  i  criteri
per l'individuazione  dei  soggetti,  delle  attivita',  delle  spese
ammissibili, la misura  massima  del  finanziamento  concedibile,  le
modalita' di erogazione dei  benefici  in  una  o  piu'  delle  forme
indicate dall'art. 189, i parametri  per  l'attribuzione,  a  ciascun
progetto, del punteggio utile per la collocazione in  graduatoria,  e
ogni altra disposizione necessaria all'attivazione degli  interventi,
in esecuzione di quanto previsto nei citati obiettivi specifici 5.1 e
7.1 e nei corrispondenti obiettivi  operativi  e  linee  d'intervento
contenuti nel  PO  FESR  2007-2013  e  nel  documento  "Requisiti  di
ammissibilita' e criteri di selezione",  approvato  dal  comitato  di
sorveglianza  del  12  dicembre  2007  e   successive   modifiche   e
integrazioni. 
    5. Gli interventi di cui al presente  articolo  sono  attivati  a
valere sulle risorse relative agli obiettivi specifici 5.1 e 7.1  del
PO  FESR  2007-2013  e  sulle  risorse  finanziarie  del  Fondo  aree
sottoutilizzate istituito con l'art. 61 della legge 27 dicembre 2002,
n. 289. Ai fini del controllo comunitario sugli aiuti, per il periodo
di programmazione  2007-2013,  le  risorse  finanziarie  non  possono
superare complessivamente l'importo di 60 milioni di euro.». 
    2. All'art. 9, comma 2, della legge regionale 15 settembre  2005,
n. 10, dopo le parole "l'insieme di attivita' terziarie private" sono
aggiunte le parole: "e imprese artigiane  in  forma  di  consorzi  di
piccole e medie imprese"».