Art. 4 
 
 Inserimento dell'art. 17-bis nella legge provinciale n. 3 del 2006 
 
    1. Dopo l'art. 17 della  legge  provinciale  n.  3  del  2006  e'
inserito il seguente: 
    «Art. 17-bis (La conferenza dei sindaci). - 1. La conferenza  dei
sindaci e' composta dai  sindaci  dei  comuni  che  fanno  parte  del
territorio della comunita'. 
    La prima seduta della conferenza e' convocata  dal  sindaco  piu'
anziano di eta' entro trenta giorni dalla costituzione dell'assemblea
e si tiene nei dieci giorni  successivi  alla  scadenza  del  termine
previsto dall'art. 16, comma 7. Entro i successivi trenta  giorni  la
conferenza elegge il presidente. 
    2. La  conferenza  dei  sindaci  esprime  un  parere  sugli  atti
dell'assemblea concernenti: 
      a) le linee strategiche per l'organizzazione dei servizi; 
      b)  la  definizione  delle  politiche  dei  tributi  locali   e
tariffarie; 
      c) gli atti di programmazione e pianificazione, i programmi e i
piani di sviluppo economico e sociale; 
      d) gli indirizzi generali sull'organizzazione della comunita'. 
    3. La conferenza dei sindaci,  previa  richiesta  dell'assemblea,
puo'  formulare  proposte  e  osservazioni  sugli  altri  atti  della
comunita'. 
    4.  I  pareri  della  conferenza  dei  sindaci  sono  espressi  a
maggioranza dei componenti entro venti giorni dalla richiesta  o  nel
diverso termine indicato dall'assemblea.».