Art. 4 Inserimento dell'art. 17-bis nella legge provinciale n. 3 del 2006 1. Dopo l'art. 17 della legge provinciale n. 3 del 2006 e' inserito il seguente: «Art. 17-bis (La conferenza dei sindaci). - 1. La conferenza dei sindaci e' composta dai sindaci dei comuni che fanno parte del territorio della comunita'. La prima seduta della conferenza e' convocata dal sindaco piu' anziano di eta' entro trenta giorni dalla costituzione dell'assemblea e si tiene nei dieci giorni successivi alla scadenza del termine previsto dall'art. 16, comma 7. Entro i successivi trenta giorni la conferenza elegge il presidente. 2. La conferenza dei sindaci esprime un parere sugli atti dell'assemblea concernenti: a) le linee strategiche per l'organizzazione dei servizi; b) la definizione delle politiche dei tributi locali e tariffarie; c) gli atti di programmazione e pianificazione, i programmi e i piani di sviluppo economico e sociale; d) gli indirizzi generali sull'organizzazione della comunita'. 3. La conferenza dei sindaci, previa richiesta dell'assemblea, puo' formulare proposte e osservazioni sugli altri atti della comunita'. 4. I pareri della conferenza dei sindaci sono espressi a maggioranza dei componenti entro venti giorni dalla richiesta o nel diverso termine indicato dall'assemblea.».