Art. 2 Strumenti e principi della programmazione finanziaria 1. Costituiscono strumenti di programmazione finanziaria delle istituzioni scolastiche e formative provinciali, di seguito denominate «istituzioni», il bilancio annuale di previsione e il bilancio pluriennale di previsione. 2. Il bilancio annuale di previsione e il bilancio pluriennale di previsione sono formulati nell'esercizio delle forme di autonomia riconosciute alle istituzioni, ai sensi dell'articolo 15 della legge provinciale sulla scuola, ed in coerenza con quanto stabilito nel progetto di istituto previsto dall'articolo 18 della legge provinciale sulla scuola. 3. La gestione finanziaria ed amministrativo-contabile delle istituzioni deve improntarsi a criteri di efficacia, efficienza ed economicita' nell'utilizzo delle risorse e conformarsi ai principi dell'annualita', universalita', integrita', unita', veridicita' e dell'equilibrio finanziario. Sono vietate le gestioni fuori bilancio.