Art. 2 
 
        Strumenti e principi della programmazione finanziaria 
 
    1. Costituiscono strumenti di  programmazione  finanziaria  delle
istituzioni  scolastiche  e   formative   provinciali,   di   seguito
denominate «istituzioni», il bilancio  annuale  di  previsione  e  il
bilancio pluriennale di previsione. 
    2. Il bilancio annuale di previsione e il bilancio pluriennale di
previsione sono formulati nell'esercizio  delle  forme  di  autonomia
riconosciute alle istituzioni, ai sensi dell'articolo 15 della  legge
provinciale sulla scuola, ed in coerenza  con  quanto  stabilito  nel
progetto  di  istituto  previsto   dall'articolo   18   della   legge
provinciale sulla scuola. 
    3. La  gestione  finanziaria  ed  amministrativo-contabile  delle
istituzioni deve improntarsi a criteri di  efficacia,  efficienza  ed
economicita' nell'utilizzo delle risorse e  conformarsi  ai  principi
dell'annualita', universalita',  integrita',  unita',  veridicita'  e
dell'equilibrio finanziario. Sono vietate le gestioni fuori bilancio.