Art. 2 Rifinanziamenti e fondi speciali 1. Le dotazioni da iscrivere nei singoli stati di previsione del bilancio 2012 e pluriennale 2012-2014, in relazione a leggi settoriali di spesa, la cui quantificazione deve essere prevista nella legge finanziaria, ai sensi dell'art. 2, comma 3, lettera c) della legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 «Ordinamento del bilancio e della contabilita' della regione», sono indicate nella tabella A allegata alla presente legge. 2. Gli importi da iscrivere nei fondi speciali, ai sensi e per gli effetti dell'art. 20 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 39, per il finanziamento dei provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nell'esercizio 2012, sono determinati, per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014 nelle misure indicate nelle tabelle B e C allegate alla presente legge, rispettivamente per il fondo speciale destinato alle spese correnti e per il fondo speciale destinato alle spese d'investimento.