Art. 2 

				 
                  Rifinanziamenti e fondi speciali 

 
    1. Le dotazioni da iscrivere nei singoli stati di previsione  del
bilancio  2012  e  pluriennale  2012-2014,  in  relazione   a   leggi
settoriali di spesa, la  cui  quantificazione  deve  essere  prevista
nella legge finanziaria, ai sensi dell'art. 2, comma  3,  lettera  c)
della legge regionale  29  novembre  2001,  n.  39  «Ordinamento  del
bilancio e della contabilita' della  regione»,  sono  indicate  nella
tabella A allegata alla presente legge. 
    2. Gli importi da iscrivere nei fondi speciali, ai  sensi  e  per
gli effetti dell'art. 20 della legge regionale 29 novembre  2001,  n.
39, per il finanziamento dei provvedimenti legislativi che si prevede
possano essere approvati nell'esercizio 2012, sono  determinati,  per
ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014  nelle  misure  indicate  nelle
tabelle B e C allegate alla presente legge,  rispettivamente  per  il
fondo speciale destinato alle spese correnti e per il fondo  speciale
destinato alle spese d'investimento.