Art. 3 Attribuzione alla Regione del gettito derivante dalla lotta all'evasione in materia di compartecipazione regionale all'IVA 1. A decorrere dal 2012, sulla base delle modalita' stabilite dagli articoli 9 e 10 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 «Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonche' di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario», i proventi derivanti dalle attivita' di controllo, liquidazione delle dichiarazioni e accertamento, accertamento con adesione, conciliazione giudiziale e contenzioso tributario riferiti alla quota di compartecipazione regionale all'imposta sul valore aggiunto (IVA) sono attribuiti alla Regione e riversati direttamente in uno specifico conto corrente acceso presso la tesoreria regionale. 2. La Giunta regionale e' autorizzata ad adottare gli atti necessari per l'attuazione del comma 1. 3. La Giunta regionale comunica periodicamente alla competente commissione consiliare l'entita' dei proventi derivanti dalle attivita' di cui al comma 1