Art. 3 

				 
Attribuzione  alla  Regione  del  gettito   derivante   dalla   lotta
   all'evasione in materia di compartecipazione regionale all'IVA 

 
    1. A decorrere dal 2012, sulla  base  delle  modalita'  stabilite
dagli articoli 9 e 10 del decreto legislativo 6 maggio  2011,  n.  68
«Disposizioni in materia di autonomia  di  entrata  delle  regioni  a
statuto ordinario e delle province,  nonche'  di  determinazione  dei
costi e dei fabbisogni standard nel settore  sanitario»,  i  proventi
derivanti  dalle   attivita'   di   controllo,   liquidazione   delle
dichiarazioni   e   accertamento,    accertamento    con    adesione,
conciliazione giudiziale e contenzioso tributario riferiti alla quota
di compartecipazione regionale all'imposta sul valore aggiunto  (IVA)
sono  attribuiti  alla  Regione  e  riversati  direttamente  in   uno
specifico conto corrente acceso presso la tesoreria regionale. 
    2. La Giunta  regionale  e'  autorizzata  ad  adottare  gli  atti
necessari per l'attuazione del comma 1. 
    3. La Giunta regionale comunica  periodicamente  alla  competente
commissione  consiliare  l'entita'  dei  proventi   derivanti   dalle
attivita' di cui al comma 1