Art. 8 Patrimonio culturale e ambientale 1. Il Veneto, nel rispetto del principio di responsabilita' nei confronti delle generazioni future, opera per assicurare la conservazione e il risanamento dell'ambiente, attraverso un governo del territorio volto a tutelare l'aria, la terra, l'acqua, la flora e la fauna quali beni e risorse comuni. 2. La disponibilita' e l'accesso all'acqua potabile, nonche' all'acqua necessaria per il soddisfacimento dei bisogni collettivi, costituiscono diritti universali. La Regione garantisce a ciascun individuo il diritto al minimo vitale giornaliero d'acqua quale diritto alla vita. 3. La Regione, consapevole dell'inestimabile valore del patrimonio storico, artistico, culturale e linguistico del Veneto e di Venezia, si impegna ad assicurarne la tutela e la valorizzazione ed a diffonderne la conoscenza nel mondo. 4. La Regione tutela e valorizza gli aspetti tipici e caratteristici dell'ambiente e delle produzioni venete. 5. La Regione tutela il paesaggio e riconosce l'importanza delle attivita' rurali e forestali ai fini del miglioramento della qualita' della vita, della tutela della biodiversita', della sicurezza alimentare e della salvaguardia del territorio. 6. La Regione riconosce e garantisce il diritto dei cittadini a essere informati sulle condizioni e qualita' dell'ambiente, sui rischi per la salute e su ogni altra situazione di criticita' che si manifesti sul suo territorio.