Art. 8 

				 
                  Patrimonio culturale e ambientale 

 
    1. Il Veneto, nel rispetto del principio di  responsabilita'  nei
confronti  delle  generazioni  future,  opera   per   assicurare   la
conservazione e il risanamento dell'ambiente, attraverso  un  governo
del territorio volto a tutelare l'aria, la terra, l'acqua, la flora e
la fauna quali beni e risorse comuni. 
    2. La disponibilita'  e  l'accesso  all'acqua  potabile,  nonche'
all'acqua necessaria per il soddisfacimento dei  bisogni  collettivi,
costituiscono diritti universali. La  Regione  garantisce  a  ciascun
individuo il diritto  al  minimo  vitale  giornaliero  d'acqua  quale
diritto alla vita. 
    3.  La  Regione,   consapevole   dell'inestimabile   valore   del
patrimonio storico, artistico, culturale e linguistico del  Veneto  e
di Venezia, si impegna ad assicurarne la tutela e  la  valorizzazione
ed a diffonderne la conoscenza nel mondo. 
    4.  La  Regione  tutela  e  valorizza  gli   aspetti   tipici   e
caratteristici dell'ambiente e delle produzioni venete. 
    5. La Regione tutela il paesaggio e riconosce l'importanza  delle
attivita' rurali e forestali ai fini del miglioramento della qualita'
della  vita,  della  tutela  della  biodiversita',  della   sicurezza
alimentare e della salvaguardia del territorio. 
    6. La Regione riconosce e garantisce il diritto dei  cittadini  a
essere informati  sulle  condizioni  e  qualita'  dell'ambiente,  sui
rischi per la salute e su ogni altra situazione di criticita' che  si
manifesti sul suo territorio.