Art. 9 

				 
                           Partecipazione 

 
    1.  La  Regione  promuove  la  partecipazione  ai   processi   di
determinazione delle proprie scelte legislative e  amministrative  da
parte dei cittadini, delle formazioni sociali, degli utenti  e  delle
associazioni che perseguono la tutela di interessi generali. 
    2. La Regione, allo scopo di rendere effettiva la partecipazione,
assicura il diritto di  accesso  e  un'informazione  ampia,  diffusa,
pluralista e neutrale in ordine alla propria attivita'.