(Pubblicata nel Supplemento n. 2 al Bollettino ufficiale n. 23/I-II della Regione Trentino-Alto Adige del 5 giugno 2012) IL CONSIGLIO REGIONALE ha approvato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Promulga la seguente legge: Art. 1 Modifiche alla legge regionale 23 ottobre 1998, n. 10 1. All'art. 18 della legge regionale 23 ottobre 1998, n. 10 sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. Nell'ambito delle leggi e degli atti organizzativi, le determinazioni per l'organizzazione degli uffici e le misure inerenti l'organizzazione dei rapporti di lavoro sono assunte in via esclusiva dagli organi preposti alla gestione, tenuto conto nell'individuazione degli stessi organi di quanto eventualmente previsto nello statuto comunale ai sensi dell'art. 4 della legge regionale 4 gennaio 1993, n. 1 e successive modificazioni, con la capacita' e i poteri del privato datore di lavoro, fatta salva la sola informazione ai sindacati, ove prevista nei contratti collettivi.»; b) il comma 4 e' sostituito dal seguente: «4. Nelle materie disciplinate dalla legge regionale, i contratti collettivi possono introdurre una tersa disciplina solo ove cio' sia espressamente consentito dalla legge stessa o qualora si tratti di materia riservata alla contrattazione ai sensi del comma 6-bis.»; c) dopo il comma 6 e' aggiunto il seguente: «6-bis. E' riservata alla contrattazione collettiva provinciale la determinazione dei diritti e degli obblighi pertinenti al rapporto di lavoro.»; d) nel comma 9 alla lettera c) e' aggiunto il seguente periodo: «. I comuni rendono pubbliche le disponibilita' dei posti in organico da ricoprire attraverso passaggio diretto di personale da altro ente»; e) nel comma 9 dopo la lettera d) e' aggiunta la seguente: «d-bis) qualora ne sussista l'interesse per l'amministrazione, mediante la riammissione in servizio di personale cessato, sulla base della disciplina regolamentare fissata dall'ente.»; f) nel comma 29 le parole «La giunta comunale» sono sostituite dalle parole «L'organo preposto alla gestione individuato dall'ente»; g) nel comma 34 le parole «della deliberazione» sono sostituite dalle parole «del provvedimento»; h) nel comma 46 le parole «salvo quanto previsto dai commi 54, 55 e 56» sono sostituite dalle parole «salvo quanto previsto dalla legge regionale,»; i) il comma 47 e' sostituito dal seguente: «47. La sottoscrizione definitiva dei contratti collettivi provinciali di lavoro e' subordinata alla conformita' delle disposizioni in materia disciplinare a quanto previsto dall'art. 7 della legge 4 marzo 2009, n. 15, e alla previsione dell'equipollenza fra l'affissione del codice disciplinare all'ingresso della sede di lavoro e la sua pubblicazione nel sito internet dell'ente.»; l) nel comma 49 le parole «, eccettuati quelli verbali, sono adottati con deliberazione dalla giunta comunale. I provvedimenti disciplinari verbali vengono adottati dal responsabile della struttura di assegnazione.» sono sostituite dalle parole «sono adottati dall'organo preposto alla gestione individuato dall'ente. Nei comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti i provvedimenti disciplinari possono essere adottati anche da un organo tecnico collegiale individuato dall'ente.»; m) nel comma 50, le parole «alla giunta» sono sostituite dalle seguenti: «all'organo preposto alla gestione individuato dall'ente che decide sull'irrogazione della sanzione. Nelle amministrazioni dove per le ridotte dimensioni organizzative non sia possibile individuare una specifica struttura competente per i procedimenti disciplinari, la competenza e' demandata al segretario comunale.»; n) nel comma 52, le parole «, di procedimento penale in corso e di indagini preliminari penali» sono soppresse; o) dopo il comma 52 e' aggiunto il seguente: «52-bis. Fermo restando quanto previsto dal comma 46, i rapporti tra procedimento disciplinare e procedimento penale sono disciplinati dall'art. 55-ter del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Nel caso previsto dal comma 2 dell'art. 55-ter il procedimento disciplinare viene riaperto d'ufficio.»; p) nel comma 57 dopo la lettera c) e' aggiunta la seguente: «c-bis) e' consentito, senza alcuna autorizzazione, esercitare l'attivita' agricola;»; q) nel comma 57 nella lettera d) e' aggiunto in fine il seguente periodo: «E' consentito, previa autorizzazione ed escluso l'utilizzo delle strutture e dei mezzi dell'ente, esercitare saltuariamente al di fuori dell'orario di lavoro attivita' lucrative; l'autorizzazione e' revocata qualora l'attivita' esercitata influisca sulla regolarita' del servizio;»; r) nel comma 57 dopo la lettera d) e' aggiunta la seguente: «d-bis) non e' consentito conferire incarichi a personale collocato in pensione di anzianita' nel quinquennio successivo alla cessazione dal servizio, salvo incarichi nel periodo immediatamente successivo alla cessazione del rapporto, di durata complessiva non superiore a sei mesi, per indifferibili esigenze di servizio al personale cessato che ha gia' svolto la medesima attivita', qualora tale competenza non sia immediatamente reperibile ne' all'interno ne' all'esterno dell'amministrazione.»; s) il comma 58 e' sostituito dal seguente: «58. Il personale con rapporto di lavoro a tempo parziale con orario non superiore al 50 per cento dell'orario a tempo pieno, viene autorizzato dall'organo preposto alla gestione individuato dall'ente all'esercizio di prestazioni di lavoro autonomo o subordinato che non arrechino pregiudizio alle esigenze di servizio e non siano incompatibili con le attivita' di istituto della stessa amministrazione, sempre-che' l'ente non offra, entro un congruo termine, un impiego a tempo pieno. Per quanto non previsto si continuano ad applicare le norme statali in materia di incompatibilita' e cumulo di impieghi. E' consentito, senza alcuna autorizzazione, esercitare l'attivita' agricola.»; t) dopo il comma 61 sono aggiunti i seguenti: «61-bis. I compensi percepiti complessivamente per gli incarichi e le attivita' autorizzati ai sensi del comma 57, lettera d), compresi gli incarichi per la revisione economico-finanziaria, non possono superare annualmente l'importo lordo di euro 20.000,00. Il dipendente dichiara nella richiesta di autorizzazione il rispetto del suddetto limite. 61-ter. Il limite previsto dal comma 61-bis si applica agli incarichi e alle attivita' autorizzati a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.»; u) il comma 67 e' sostituito dal seguente: «67. La contrattazione collettiva e' provinciale e decentrata e regola la determinazione dei diritti e degli obblighi pertinenti al rapporto di lavoro, nonche' le materie relative alle relazioni sindacali.»; v) nel comma 78 le parole «cosi' come individuate dal comma 8 dell'art. 45 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni» sono soppresse; z) il comma 80 e' sostituito dal seguente: «80. I contratti collettivi hanno durata triennale sia per la parte normativa sia per quella economica, salva la diversa durata stabilita dalla contrattazione collettiva provinciale.»; aa) il comma 84 e' sostituito dal seguente: «84. La rappresentativita' e la composizione delle delegazioni sindacali possono essere ridisciplinate con contratto collettivo.»; bb) dopo il comma 100 sono aggiunti i seguenti: «100-bis. Spettano ai dirigenti, in base ai criteri fissati dall'ente, l'individuazione degli obiettivi, dei progetti e delle altre attivita' incentivabili, nonche' la valutazione dei risultati collettivi e individuali conseguiti dal personale dipendente. I dirigenti dispongono in ordine alla valutazione del personale assegnato e attribuiscono, per quanto di competenza, i trattamenti economici accessori compresi i compensi di produttivita', nel rispetto dei contratti collettivi, inclusi eventualmente quelli decentrati, nonche' dei criteri e delle procedure stabilite dall'ente. Assumono la responsabilita' in ordine alla verifica della produttivita' del personale. Sono responsabili dell'esecuzione di quanto previsto dalle disposizioni regionali e dagli atti consiliari in materia di trasparenza. 100-ter. La valutazione del personale dipendente e gli adempimenti di cui al comma 100-bis sono requisito essenziale al fine della valutazione dei dirigenti e conseguentemente la mancata attivazione delle relative procedure comporta la non erogazione della retribuzione di risultato fino al completamento delle stesse. 100-quater. I dirigenti sono responsabili per la mancata segnalazione dei comportamenti di rilievo disciplinare del personale assegnato alle proprie strutture, per l'omessa vigilanza sulla produttivita' e sull'efficienza della propria struttura, nonche' per le violazioni degli obblighi previsti dal codice di comportamento e dalle norme in materia di incompatibilita'. In tali casi la retribuzione di risultato spettante puo' non essere integralmente corrisposta in proporzione alla gravita' delle inadempienze.»; cc) nel comma 101 e' aggiunto in fine il seguente periodo: «Nei comuni ove e' prevista la dirigenza, il regolamento organico definisce i rapporti tra i predetti incarichi direttivi e quelli attribuiti a dipendenti con qualifica o abilitazione dirigenziale.»; dd) dopo il comma 101 e' aggiunto in fine il seguente: «101-bis. I titolari di incarichi dirigenziali o di direzione, limitatamente in questo ultimo caso a quelli che svolgono tali incarichi nei comuni privi di figure dirigenziali, possono per periodi di tempo determinato e per specifiche e comprovate ragioni di servizio delegare ai dipendenti del rispettivo servizio che ricoprano le posizioni funzionali piu' elevate alcuni atti rientranti nella propria competenza.»; ee) nel comma 108, le parole «dall'art. 20 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29» sono sostituite dalle parole «dall'art. 21 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165»; ff) il comma 114 e' sostituito dal seguente: «114. Il regolamento previsto dall'art. 21 della legge regionale 4 gennaio 1993, n. 1, negli enti in cui e' prevista la dirigenza, stabilisce i limiti, i criteri e le modalita' con cui possono essere stipulati con soggetti esterni all'ente contratti a tempo determinato per gli incarichi dirigenziali e di direzione previsti nella dotazione organica. Tali contratti, in misura non superiore rispettivamente al 20 per cento del totale della dotazione organica della dirigenza e al 10 per cento del totale della dotazione organica degli incarichi di direzione, e comunque rispettivamente per almeno una unita', sono stipulati con persone di particolare e comprovata qualificazione professionale, non rinvenibile nei ruoli dell'amministrazione, in possesso dei requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire. Negli altri enti locali, il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi stabilisce i limiti, i criteri e le modalita' con cui possono essere stipulati contratti a tempo determinato con soggetti esterni all'ente per la copertura di incarichi di direzione previsti nella dotazione organica. Tali contratti, in misura complessivamente non superiore al 10 per cento della dotazione organica dell'ente, e comunque per almeno una unita', sono stipulati con persone di particolare e comprovata qualificazione professionale, non rinvenibile nei ruoli dell'amministrazione, in possesso dei requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire. I contratti di cui al presente comma non possono avere durata superiore alla normale scadenza del mandato ai sensi dell'art. 15 della legge regionale 30 novembre 1994, n. 3 e successive modificazioni e sono rinnovabili. In caso di elezioni anticipate rispetto alla normale scadenza del mandato, il sindaco rinnovato procede alla verifica dell'operato dei dirigenti di cui al presente comma, con facolta' di revocare gli incarichi a fronte di una valutazione negativa, nel rispetto del principio del giusto procedimento. Il trattamento economico e' equivalente a quello previsto dai vigenti contratti collettivi a livello provinciale per il personale degli enti locali. Il trattamento economico puo' essere integrato, con provvedimento motivato della giunta, da un'indennita' ad personam, commisurata alla specifica qualificazione professionale e culturale, anche in considerazione della temporaneita' del rapporto e delle condizioni di mercato relative alle specifiche competenze professionali. Il quoziente derivante dall'applicazione delle percentuali previste dal presente comma e' arrotondato all'unita' inferiore se il primo decimale e' inferiore a cinque, o all'unita' superiore se esso e' uguale o superiore a cinque.»; gg) nel comma 115 e' aggiunto in fine il seguente periodo: «Ai collaboratori assunti con contratto a tempo determinato si applicano i contratti collettivi a livello provinciale.»; hh) nel comma 116 dopo le parole «compiti dirigenziali» sono aggiunte le parole «o direttivi».