(Pubblicata nel Supplemento n. 2 al Bollettino ufficiale 
   n. 23/I-II della Regione Trentino-Alto Adige del 5 giugno 2012) 
 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
 
 
                            ha approvato 
 
 
                     IL PRESIDENTE DELLA REGIONE 
 
 
                              Promulga 
 
    la seguente legge: 
                               Art. 1 
 
                   Modifiche alla legge regionale 
                       23 ottobre 1998, n. 10 
 
    1. All'art. 18 della legge regionale 23 ottobre 1998, n. 10  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
      a) il comma 2 e' sostituito dal seguente: 
        «2. Nell'ambito delle leggi e degli  atti  organizzativi,  le
determinazioni per l'organizzazione degli uffici e le misure inerenti
l'organizzazione dei rapporti di lavoro sono assunte in via esclusiva
dagli organi preposti alla gestione, tenuto conto nell'individuazione
degli stessi organi di quanto eventualmente  previsto  nello  statuto
comunale ai sensi dell'art. 4 della legge regionale 4  gennaio  1993,
n. 1 e successive modificazioni, con la  capacita'  e  i  poteri  del
privato datore  di  lavoro,  fatta  salva  la  sola  informazione  ai
sindacati, ove prevista nei contratti collettivi.»; 
      b) il comma 4 e' sostituito dal seguente: 
        «4. Nelle  materie  disciplinate  dalla  legge  regionale,  i
contratti collettivi possono introdurre una tersa disciplina solo ove
cio' sia espressamente consentito dalla legge  stessa  o  qualora  si
tratti di materia riservata alla contrattazione ai  sensi  del  comma
6-bis.»; 
      c) dopo il comma 6 e' aggiunto il seguente: 
        «6-bis.   E'   riservata   alla   contrattazione   collettiva
provinciale la determinazione dei diritti e degli obblighi pertinenti
al rapporto di lavoro.»; 
      d) nel comma 9 alla lettera c) e' aggiunto il seguente periodo:
«. I comuni rendono pubbliche le disponibilita' dei posti in organico
da ricoprire attraverso  passaggio  diretto  di  personale  da  altro
ente»; 
      e) nel comma 9 dopo la lettera d) e' aggiunta la seguente: 
        «d-bis)    qualora    ne     sussista     l'interesse     per
l'amministrazione, mediante la riammissione in servizio di  personale
cessato,  sulla   base   della   disciplina   regolamentare   fissata
dall'ente.»; 
      f) nel comma 29 le parole «La giunta comunale» sono  sostituite
dalle parole «L'organo preposto alla gestione individuato dall'ente»; 
      g) nel comma 34 le parole «della deliberazione» sono sostituite
dalle parole «del provvedimento»; 
      h) nel comma 46 le parole «salvo quanto previsto dai commi  54,
55 e 56» sono sostituite dalle parole «salvo  quanto  previsto  dalla
legge regionale,»; 
      i) il comma 47 e' sostituito dal seguente: 
        «47. La sottoscrizione definitiva  dei  contratti  collettivi
provinciali  di  lavoro  e'  subordinata   alla   conformita'   delle
disposizioni in materia disciplinare a quanto  previsto  dall'art.  7
della legge 4 marzo 2009, n. 15, e alla previsione  dell'equipollenza
fra l'affissione del codice disciplinare all'ingresso della  sede  di
lavoro e la sua pubblicazione nel sito internet dell'ente.»; 
      l) nel comma 49 le parole «, eccettuati  quelli  verbali,  sono
adottati con deliberazione dalla  giunta  comunale.  I  provvedimenti
disciplinari  verbali  vengono  adottati   dal   responsabile   della
struttura  di  assegnazione.»  sono  sostituite  dalle  parole  «sono
adottati dall'organo preposto alla  gestione  individuato  dall'ente.
Nei  comuni  con  popolazione   superiore   a   10.000   abitanti   i
provvedimenti disciplinari possono essere adottati anche da un organo
tecnico collegiale individuato dall'ente.»; 
      m) nel comma 50, le parole «alla giunta» sono sostituite  dalle
seguenti: «all'organo preposto alla  gestione  individuato  dall'ente
che decide sull'irrogazione  della  sanzione.  Nelle  amministrazioni
dove per  le  ridotte  dimensioni  organizzative  non  sia  possibile
individuare una specifica struttura  competente  per  i  procedimenti
disciplinari, la competenza e' demandata al segretario comunale.»; 
      n) nel comma 52, le parole «, di procedimento penale in corso e
di indagini preliminari penali» sono soppresse; 
      o) dopo il comma 52 e' aggiunto il seguente: 
        «52-bis. Fermo restando  quanto  previsto  dal  comma  46,  i
rapporti tra procedimento disciplinare  e  procedimento  penale  sono
disciplinati dall'art. 55-ter del decreto legislativo 30 marzo  2001,
n.  165.  Nel  caso  previsto  dal  comma  2  dell'art.   55-ter   il
procedimento disciplinare viene riaperto d'ufficio.»; 
      p) nel comma 57 dopo la lettera c) e' aggiunta la seguente: 
        «c-bis)   e'   consentito,   senza   alcuna   autorizzazione,
esercitare l'attivita' agricola;»; 
      q) nel comma 57  nella  lettera  d)  e'  aggiunto  in  fine  il
seguente periodo: «E' consentito, previa  autorizzazione  ed  escluso
l'utilizzo  delle  strutture  e  dei  mezzi   dell'ente,   esercitare
saltuariamente al di fuori dell'orario di lavoro attivita' lucrative;
l'autorizzazione e' revocata qualora l'attivita' esercitata influisca
sulla regolarita' del servizio;»; 
      r) nel comma 57 dopo la lettera d) e' aggiunta la seguente: 
        «d-bis) non e' consentito  conferire  incarichi  a  personale
collocato in pensione di anzianita' nel quinquennio  successivo  alla
cessazione dal servizio, salvo incarichi nel  periodo  immediatamente
successivo alla cessazione del rapporto, di  durata  complessiva  non
superiore a sei mesi,  per  indifferibili  esigenze  di  servizio  al
personale cessato che ha gia' svolto la medesima  attivita',  qualora
tale competenza non sia immediatamente reperibile ne' all'interno ne'
all'esterno dell'amministrazione.»; 
      s) il comma 58 e' sostituito dal seguente: 
        «58. Il personale con rapporto di lavoro a tempo parziale con
orario non superiore al 50 per cento dell'orario a tempo pieno, viene
autorizzato dall'organo preposto alla gestione individuato  dall'ente
all'esercizio di prestazioni di lavoro autonomo o subordinato che non
arrechino  pregiudizio  alle  esigenze  di  servizio  e   non   siano
incompatibili   con   le   attivita'   di   istituto   della   stessa
amministrazione, sempre-che'  l'ente  non  offra,  entro  un  congruo
termine, un impiego  a  tempo  pieno.  Per  quanto  non  previsto  si
continuano  ad   applicare   le   norme   statali   in   materia   di
incompatibilita' e cumulo di impieghi. E'  consentito,  senza  alcuna
autorizzazione, esercitare l'attivita' agricola.»; 
      t) dopo il comma 61 sono aggiunti i seguenti: 
        «61-bis.  I  compensi  percepiti  complessivamente  per   gli
incarichi e le attivita' autorizzati ai sensi del comma  57,  lettera
d), compresi gli incarichi per  la  revisione  economico-finanziaria,
non possono superare annualmente l'importo lordo di  euro  20.000,00.
Il dipendente dichiara nella richiesta di autorizzazione il  rispetto
del suddetto limite. 
        61-ter. Il limite previsto dal comma 61-bis si  applica  agli
incarichi e alle attivita' autorizzati  a  decorrere  dalla  data  di
entrata in vigore della presente legge.»; 
      u) il comma 67 e' sostituito dal seguente: 
        «67. La contrattazione collettiva e' provinciale e decentrata
e regola la determinazione dei diritti e degli obblighi pertinenti al
rapporto di  lavoro,  nonche'  le  materie  relative  alle  relazioni
sindacali.»; 
      v) nel comma 78 le parole «cosi' come individuate dal  comma  8
dell'art. 45 del  decreto  legislativo  3  febbraio  1993,  n.  29  e
successive modificazioni» sono soppresse; 
      z) il comma 80 e' sostituito dal seguente: 
        «80. I contratti collettivi hanno durata triennale sia per la
parte normativa sia per quella economica,  salva  la  diversa  durata
stabilita dalla contrattazione collettiva provinciale.»; 
      aa) il comma 84 e' sostituito dal seguente: 
        «84.  La   rappresentativita'   e   la   composizione   delle
delegazioni sindacali possono  essere  ridisciplinate  con  contratto
collettivo.»; 
      bb) dopo il comma 100 sono aggiunti i seguenti: 
        «100-bis. Spettano ai dirigenti, in base ai  criteri  fissati
dall'ente, l'individuazione degli obiettivi,  dei  progetti  e  delle
altre attivita' incentivabili, nonche' la valutazione  dei  risultati
collettivi e  individuali  conseguiti  dal  personale  dipendente.  I
dirigenti  dispongono  in  ordine  alla  valutazione  del   personale
assegnato e attribuiscono, per quanto di  competenza,  i  trattamenti
economici  accessori  compresi  i  compensi  di  produttivita',   nel
rispetto  dei  contratti  collettivi,  inclusi  eventualmente  quelli
decentrati,  nonche'  dei  criteri  e   delle   procedure   stabilite
dall'ente. Assumono la responsabilita' in ordine alla verifica  della
produttivita' del personale.  Sono  responsabili  dell'esecuzione  di
quanto previsto dalle disposizioni regionali e dagli atti  consiliari
in materia di trasparenza. 
        100-ter.  La  valutazione  del  personale  dipendente  e  gli
adempimenti di cui al comma 100-bis sono requisito essenziale al fine
della  valutazione  dei  dirigenti  e  conseguentemente  la   mancata
attivazione delle relative procedure comporta la non erogazione della
retribuzione di risultato fino al completamento delle stesse. 
        100-quater. I dirigenti  sono  responsabili  per  la  mancata
segnalazione dei comportamenti di rilievo disciplinare del  personale
assegnato  alle  proprie  strutture,  per  l'omessa  vigilanza  sulla
produttivita' e sull'efficienza della propria struttura, nonche'  per
le violazioni degli obblighi previsti dal codice di  comportamento  e
dalle  norme  in  materia  di  incompatibilita'.  In  tali  casi   la
retribuzione di risultato spettante  puo'  non  essere  integralmente
corrisposta in proporzione alla gravita' delle inadempienze.»; 
      cc) nel comma 101 e' aggiunto in fine il seguente periodo: «Nei
comuni  ove  e'  prevista  la  dirigenza,  il  regolamento   organico
definisce i rapporti tra i  predetti  incarichi  direttivi  e  quelli
attribuiti a dipendenti con qualifica o abilitazione dirigenziale.»; 
      dd) dopo il comma 101 e' aggiunto in fine il seguente: 
        «101-bis.  I  titolari  di  incarichi   dirigenziali   o   di
direzione, limitatamente in questo ultimo caso a quelli che  svolgono
tali incarichi nei comuni privi di figure dirigenziali,  possono  per
periodi di tempo determinato e per specifiche e comprovate ragioni di
servizio delegare ai dipendenti del rispettivo servizio che ricoprano
le posizioni funzionali piu' elevate  alcuni  atti  rientranti  nella
propria competenza.»; 
      ee)  nel  comma  108,  le  parole  «dall'art.  20  del  decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n.  29»  sono  sostituite  dalle  parole
«dall'art. 21 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165»; 
      ff) il comma 114 e' sostituito dal seguente: 
        «114.  Il  regolamento  previsto  dall'art.  21  della  legge
regionale 4 gennaio 1993, n. 1, negli enti  in  cui  e'  prevista  la
dirigenza, stabilisce i limiti, i criteri  e  le  modalita'  con  cui
possono essere stipulati con soggetti esterni  all'ente  contratti  a
tempo determinato per  gli  incarichi  dirigenziali  e  di  direzione
previsti nella dotazione organica.  Tali  contratti,  in  misura  non
superiore rispettivamente al 20 per cento del totale della  dotazione
organica della dirigenza e al 10 per cento del totale della dotazione
organica degli incarichi di direzione, e comunque rispettivamente per
almeno una unita',  sono  stipulati  con  persone  di  particolare  e
comprovata qualificazione professionale, non  rinvenibile  nei  ruoli
dell'amministrazione, in possesso  dei  requisiti  richiesti  per  la
qualifica da ricoprire.  Negli  altri  enti  locali,  il  regolamento
sull'ordinamento degli uffici e dei servizi stabilisce  i  limiti,  i
criteri e le modalita' con cui possono essere stipulati  contratti  a
tempo determinato con soggetti esterni all'ente per la  copertura  di
incarichi  di  direzione  previsti  nella  dotazione  organica.  Tali
contratti, in misura complessivamente non superiore al 10  per  cento
della dotazione organica dell'ente, e comunque per almeno una unita',
sono stipulati con persone di particolare e comprovata qualificazione
professionale, non rinvenibile  nei  ruoli  dell'amministrazione,  in
possesso dei requisiti richiesti per la  qualifica  da  ricoprire.  I
contratti di cui al presente comma non possono avere durata superiore
alla normale scadenza del mandato ai sensi dell'art. 15  della  legge
regionale 30 novembre 1994, n. 3 e successive  modificazioni  e  sono
rinnovabili. In caso di elezioni  anticipate  rispetto  alla  normale
scadenza del mandato, il  sindaco  rinnovato  procede  alla  verifica
dell'operato dei dirigenti di cui al presente comma, con facolta'  di
revocare gli incarichi a fronte  di  una  valutazione  negativa,  nel
rispetto  del  principio  del  giusto  procedimento.  Il  trattamento
economico e' equivalente a  quello  previsto  dai  vigenti  contratti
collettivi a livello provinciale per il personale degli enti  locali.
Il trattamento economico puo'  essere  integrato,  con  provvedimento
motivato della giunta, da un'indennita' ad personam, commisurata alla
specifica  qualificazione  professionale  e   culturale,   anche   in
considerazione della temporaneita' del rapporto e delle condizioni di
mercato  relative  alle  specifiche  competenze   professionali.   Il
quoziente derivante dall'applicazione delle percentuali previste  dal
presente comma  e'  arrotondato  all'unita'  inferiore  se  il  primo
decimale e' inferiore a cinque, o all'unita'  superiore  se  esso  e'
uguale o superiore a cinque.»; 
      gg) nel comma 115 e' aggiunto in fine il seguente periodo:  «Ai
collaboratori assunti con contratto a tempo determinato si  applicano
i contratti collettivi a livello provinciale.»; 
      hh) nel comma 116 dopo le parole  «compiti  dirigenziali»  sono
aggiunte le parole «o direttivi».