Art. 2 Misurazione e valutazione delle prestazioni 1. Al fine di promuovere il merito e il miglioramento delle prestazioni, con regolamento il comune prevede adeguate procedure per la misurazione e valutazione dei risultati dell'organizzazione e dei responsabili delle strutture, anche mediante forme di verifica del grado di soddisfazione dell'utenza e del miglioramento della qualita' dei servizi, nonche' di eventuale confronto delle prestazioni omogenee con quelle di altre pubbliche amministrazioni.