Art. 3 
 
                   Attivita' di revisione interna 
 
    1. Per l'applicazione del controllo di gestione di  cui  all'art.
17 commi 99 e 100  della  legge  regionale  n.  10  del  1998  e  per
garantire la legittimita' e la regolarita' degli  atti,  l'efficacia,
l'efficienza e l'economicita' di procedure ed  attivita'  e  la  loro
rispondenza agli strumenti di  pianificazione,  lo  statuto  comunale
puo' prevedere di affidare al Consorzio dei Comuni  della  rispettiva
provincia il servizio  di  supporto,  di  controllo  e  di  revisione
dell'attivita' amministrativa. 
    2. Il servizio e' regolato da apposita convenzione, che definisce
oggetti, tempi e modalita' dell'attivita' di  supporto  e  revisione,
individuando modi e strumenti idonei per l'accesso alle  informazioni
e la conseguente trasmissione di pareri, rapporti e relazioni.