Art. 3 Attivita' di revisione interna 1. Per l'applicazione del controllo di gestione di cui all'art. 17 commi 99 e 100 della legge regionale n. 10 del 1998 e per garantire la legittimita' e la regolarita' degli atti, l'efficacia, l'efficienza e l'economicita' di procedure ed attivita' e la loro rispondenza agli strumenti di pianificazione, lo statuto comunale puo' prevedere di affidare al Consorzio dei Comuni della rispettiva provincia il servizio di supporto, di controllo e di revisione dell'attivita' amministrativa. 2. Il servizio e' regolato da apposita convenzione, che definisce oggetti, tempi e modalita' dell'attivita' di supporto e revisione, individuando modi e strumenti idonei per l'accesso alle informazioni e la conseguente trasmissione di pareri, rapporti e relazioni.