Art. 4 Trasparenza 1. I comuni con apposito atto consiliare, da adottare entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, individuano i dati e le informazioni da rendere pubblici, attraverso gli strumenti di informazione elettronica in uso, concernenti l'attivita' delle strutture e del personale dipendente, i risultati delle forme di verifica della soddisfazione dei cittadini e degli utenti, ogni aspetto dell'organizzazione, gli indicatori relativi agli andamenti gestionali e all'utilizzo delle risorse per il perseguimento delle funzioni istituzionali, i risultati dell'attivita' di misurazione e valutazione svolta dagli organi competenti, i dati relativi alla retribuzione risultante dalla contrattazione collettiva del segretario comunale e dei dipendenti con incarico dirigenziale e alle assenze del personale. 2. I dipendenti che svolgono attivita' a contatto con il pubblico rendono conoscibile il proprio nominativo secondo le modalita' stabilite dall'ente.