Art. 5 Progressioni 1. Il comma 4 dell'art. 19 della legge regionale 5 marzo 1993, n. 4, e' sostituito dai seguenti: «4. L'ente, nell'ambito della programmazione pluriennale del fabbisogno di personale, garantisce il rispetto dei principi stabiliti dall'art. 97 della Costituzione, prevedendo che l'accesso ai nuovi posti sia riservato in misura non inferiore al 50 per cento all'ingresso dall'esterno. 4-bis. Nei comuni della provincia di Trento le progressioni economiche all'interno della stessa categoria, da effettuarsi mediante le procedure selettive previste dalla contrattazione collettiva, tengono conto della valutazione e del merito. 4-ter. Nei comuni della provincia di Bolzano le progressioni professionali all'interno della stessa qualifica funzionale sono disciplinate dalla contrattazione collettiva, la quale tiene conto della valutazione e del merito.».