Art. 5 
 
                            Progressioni 
 
    1. Il comma 4 dell'art. 19 della legge regionale 5 marzo 1993, n.
4, e' sostituito dai seguenti: 
    «4. L'ente,  nell'ambito  della  programmazione  pluriennale  del
fabbisogno  di  personale,  garantisce  il  rispetto   dei   principi
stabiliti dall'art. 97 della Costituzione, prevedendo  che  l'accesso
ai nuovi posti sia riservato in misura non inferiore al 50 per  cento
all'ingresso dall'esterno. 
    4-bis. Nei comuni  della  provincia  di  Trento  le  progressioni
economiche  all'interno  della  stessa  categoria,   da   effettuarsi
mediante  le  procedure  selettive  previste   dalla   contrattazione
collettiva, tengono conto della valutazione e del merito. 
    4-ter. Nei comuni della  provincia  di  Bolzano  le  progressioni
professionali all'interno  della  stessa  qualifica  funzionale  sono
disciplinate dalla contrattazione collettiva, la  quale  tiene  conto
della valutazione e del merito.».