Art. 6 Gruppi linguistici 1. Il comma 1 dell'art. 17 della legge regionale n. 4 del 1993 e' sostituito dai seguenti: «1. I candidati ai concorsi per la copertura di posti nei comuni della provincia di Bolzano allegano, in busta chiusa, alla domanda di ammissione il certificato di appartenenza o di aggregazione al gruppo linguistico rilasciato in base alle disposizioni in materia. 1-bis. I candidati hanno facolta' di sostenere le prove d'esame sia nella lingua italiana che in quella tedesca secondo quanto indicato nella domanda di ammissione.».