Art. 6 
 
                         Gruppi linguistici 
 
    1. Il comma 1 dell'art. 17 della legge regionale n. 4 del 1993 e'
sostituito dai seguenti: 
      «1. I candidati ai concorsi  per  la  copertura  di  posti  nei
comuni della provincia di Bolzano allegano,  in  busta  chiusa,  alla
domanda  di  ammissione  il  certificato   di   appartenenza   o   di
aggregazione  al  gruppo  linguistico   rilasciato   in   base   alle
disposizioni in materia. 
      1-bis. I candidati hanno facolta' di sostenere le prove d'esame
sia nella lingua  italiana  che  in  quella  tedesca  secondo  quanto
indicato nella domanda di ammissione.».