Art. 7 Effetti della cessazione dal servizio 1. Il comma 2 dell'art. 33 della legge regionale n. 4 del 1993 e' sostituito dal seguente: «2. In materia di trattamento di fine rapporto e previdenza complementare, ai dipendenti dei comuni si applicano le disposizioni previste per i dipendenti della rispettiva provincia.».