Art. 7 
 
                Effetti della cessazione dal servizio 
 
    1. Il comma 2 dell'art. 33 della legge regionale n. 4 del 1993 e'
sostituito dal seguente: 
      «2. In materia di trattamento di  fine  rapporto  e  previdenza
complementare, ai dipendenti dei comuni si applicano le  disposizioni
previste per i dipendenti della rispettiva provincia.».