Art. 2 Ciclo di gestione della performance 1. L'amministrazione regionale articola il ciclo di gestione della performance in coerenza con i contenuti e con il ciclo della programmazione finanziaria e del bilancio. 2. Il ciclo di gestione della performance si sviluppa nelle seguenti fasi: a) la programmazione, finalizzata alla definizione ed all'assegnazione degli obiettivi che si intendono raggiungere, dei valori attesi di risultato e dei rispettivi indicatori, nonche' al collegamento tra gli obiettivi e l'allocazione delle risorse; b) il monitoraggio ed il controllo in corso di esercizio ed attivazione di eventuali interventi correttivi; c) la misurazione e la valutazione della performance organizzativa ed individuale e l'utilizzo dei sistemi premianti secondo criteri che valorizzino il merito; d) la rendicontazione dei risultati agli organi di indirizzo politico-amministrativo, ai vertici delle amministrazioni regionali, nonche' ai competenti organi esterni, ai cittadini, ai soggetti interessati, agli utenti e ai destinatari dei servizi.