Art. 2 
 
                 Ciclo di gestione della performance 
 
    1. L'amministrazione regionale  articola  il  ciclo  di  gestione
della performance in coerenza con i contenuti e con  il  ciclo  della
programmazione finanziaria e del bilancio. 
    2. Il ciclo di  gestione  della  performance  si  sviluppa  nelle
seguenti fasi: 
    a)   la   programmazione,   finalizzata   alla   definizione   ed
all'assegnazione degli obiettivi che si  intendono  raggiungere,  dei
valori attesi di risultato e dei rispettivi  indicatori,  nonche'  al
collegamento tra gli obiettivi e l'allocazione delle risorse; 
    b) il monitoraggio ed il  controllo  in  corso  di  esercizio  ed
attivazione di eventuali interventi correttivi; 
    c)  la   misurazione   e   la   valutazione   della   performance
organizzativa ed  individuale  e  l'utilizzo  dei  sistemi  premianti
secondo criteri che valorizzino il merito; 
    d) la rendicontazione dei  risultati  agli  organi  di  indirizzo
politico-amministrativo, ai vertici delle amministrazioni  regionali,
nonche' ai competenti  organi  esterni,  ai  cittadini,  ai  soggetti
interessati, agli utenti e ai destinatari dei servizi.