(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Veneto n. 28 del 7 maggio 1988) IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL COMMISSARIO DEL GOVERNO HA APPOSTO IL VISTO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. Campo di applicazione e periodo di validita' 1. La presente legge disciplina, ai sensi dell'art. 10 della legge 29 marzo 1983, n. 93, cosi' come modificata dalla legge 8 agosto 1985, n. 426, gli istituti giuridici ed economici risultanti dall'accordo nazionale relativo al triennio 1 gennaio 1985 - 31 dicembre 1987 stipulato il 28 aprile 1987 di cui alla deliberazione del Consiglio dei Ministri in data 26 aprile 1987 riguardante il comparto del personale delle Regioni e degli enti di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68. 2. Gli effetti giuridici delle norme contenute nella presente legge, concernenti il triennio 1 gennaio 1985 - 31 dicembre 1987, decorrono dal 1 gennaio 1985; gli effetti economici decorrono dal 1 gennaio 1986 e si protraggono fino al 30 giugno 1988. 3. Le norme della presente legge si applicano al personale del ruolo regionale, nonche' al personale degli enti pubblici non economici dipendenti dalla Regione.