Art. 10.
                        Norme di salvaguardia
 
   1.  Fatte  salve  le  disposizioni piu' restrittive previste dagli
strumenti urbanistici vigenti, da altre leggi regionali o dagli  atti
istitutivi  delle  riserve  naturali,  all'interno  del perimetro del
parco, fino alla data  di  pubblicazione  della  proposta  del  piano
territoriale e comunque per non oltre tre anni dall'entrata in vigore
della presente legge, si applicano le norme di salvaguardia di cui ai
successivi commi.
   2. Le disposizioni del presente articolo, fatti salvi i divieti di
cui ai successivi commi 8 e 9, non si applicano, comunque, nelle zone
gia'   definite   dagli   strumenti   urbanistici  come  edificate  o
edificabili destinate alla residenza, all'industria,  all'artigianato
e al terziario, nonche' nelle relative zone per servizi.
   3.  Nelle  zone  agricole  e' consentita la costruzione delle sole
strutture edilizie strettamente pertinenti  la  conduzione  di  fondi
agricoli, nel rispetto delle disposizioni di cui alla legge regionale
7 giugno 1980, n. 93, limitatamente ad imprese agricole  che  abbiano
le seguenti caratteristiche:
     a)   imprese   con   attivita'   diretta   esclusivamente   alla
coltivazione del fondo e/o alla silvicoltura e alla floricoltura; per
le  serre e' consentito il rapporto massimo di copertura del 5% della
superficie aziendale;
     b)  imprese  dedite  ad  allevamento  di  bovini, equini, ovini,
ovvero  ad  allevamenti  avicoli  o  cunicoli,  che  dispongano   per
l'attivita'  di  allevamento  di almeno un ettaro di terreno agricolo
per ogni 40 q.li di peso vivo di bestiame;
     c)  imprese  dedite  ad allevamento di suini, che dispongano per
l'attivita' di allevamento di almeno un ettaro  di  terreno  agricolo
per ogni 20 q.li di peso vivo di bestiame.
   Sono  soggette  ad  autorizzazione  da  parte  del  presidente del
consorzio le nuove costruzioni o l'ampliamento  di  quelle  esistenti
relative  a  imprese suinicole con carico di bestiame vivo per ettaro
di terreno agricolo compreso tra 20 e 40 q.li.
   4.  Le  imprese  di  cui  al  comma  precedente  possono  altresi'
esercitare attivita'  di  trasformazione  dei  prodotti,  purche'  le
materie  prime  trasformate provengano prevalentemente dall'attivita'
di coltivazione dei terreni aziendali o dall'attivita' di allevamento
esercitata  nei  limiti di cui al precedente terzo comma. Nel computo
del terreno a disposizione delle imprese  agricole  e  delle  imprese
cooperative  deve  essere  considerato  anche  quello  ora  esistente
all'esterno del parco e al servizio delle imprese richiamate.
   5.  In tutto il territorio del parco, con esclusione delle zone di
cui al precedente secondo comma sono vietati:
     a)  la  costruzione  di  recinzioni  delle proprieta' se non con
siepi, salve le recinzioni temporanee  a  protezione  delle  aree  di
nuova  piantagione,  delle  aree  di  allevamento allo stato brado, e
quelle strettamente pertinenti  agli  insediamenti  edilizi,  urbani,
agricoli,  stalle  all'aperto,  per  le  quali  e' comunque richiesta
l'autorizzazione edilizia;
     b) la chiusura di sentieri pubblici o di uso pubblico;
     c) la chiusura degli accessi ai corpi d'acqua;
     d)  l'ammasso  anche temporaneo di materiali di qualsiasi natura
all'esterno delle aree di pertinenza degli insediamenti produttivi  o
dei  cantieri  nei  quali  tali  materiali  vengono utilizzati, fatta
eccezione per l'ammasso di materiali quali  stallatico,  terricciati,
 
foraggi  insilati, fieni, stocchi e paglie, legnami ed altri prodotti
aziendali connessi con la normale pratica agronomica;
     e) l'esposizione di cartelli manufatti pubblicitari di qualunque
natura e scopo, esclusa la segnaletica per il servizio  del  parco  e
quella viaria e turistica;
     f)  il livellamento dei terrazzamenti e dei declivi, fatta salva
la normale sistemazione idraulica ed irrigua dei campi;
     g) il transito con mezzi motorizzati fuori dalle strade statali,
provinciali e comunali e dalle strade vicinali gravate da servitu' di
pubblico  passaggio,  fatta  eccezione  per i mezzi di servizio e per
quelli occorrenti all'attivita' agricola e forestale;
     h)  l'allestimento e l'esercizio di impianti fissi e di percorsi
e  tracciati  per  attivita'  sportive  da  esercitarsi   con   mezzi
motorizzati;
     i)  la distruzione o l'alterazione di zone umide, quali: paludi,
torbiere, stagni, lanche, fontanili, fasce marginali dei fiumi e  dei
laghi, ivi comprese le praterie ed i boschi inondati lungo le rive;
     l)  la  navigazione dei natanti da diporto con motore di potenza
superiore a 15 HP;
     m)  per  i  natanti  da  diporto  aventi  propulsione  a motore,
superare la velocita' di 10 km/h;
     n) nelle lanche e nelle mortizze, la navigazione a motore.
   6.  Gli  interventi  anche  di  carattere colturale che comportino
alterazioni  alla  morfologia  del  terreno,  ovvero   trasformazioni
dell'uso  dei  suoli  anche  non  boscati,  fatte  salve  le  normali
rotazioni agricole, ivi compresa la coltura del pioppo, sono soggetti
alla disciplina prevista dall'art. 6 della legge regionale 27 gennaio
1977, n. 9.
   7.  Il  taglio  di  piante  arboree  isolate o inserite in filari,
nonche' di siepi arboree o arbustive  lungo  il  margine  di  strade,
corpi d'acqua o coltivi e' soggetto alla disciplina di cui all'art. 8
della legge regionale 27 gennaio 1977, n. 9.  Sono  fatti  salvi  gli
interventi di potatura, scalvatura e ordinaria manutenzione.
   8. E' vietata l'apertura di nuove cave.
   9. E' vietata l'attivazione di nuove discariche di qualsiasi tipo,
salvo quelle a scopo di bonifica  o  di  ripristino  ambientale,  che
possono  essere  autorizzate,  sentito  il consorzio del parco, dalla
data della formazione dei suoi organi.
   10. E' vietato l'allestimento e l'ampliamento dei campeggi stabili
e dei villaggi turistici di cui  alla  legge  regionale  10  dicembre
1981, n. 71.
   11.  La  costruzione  di  nuove  opere destinate all'itticoltura e
all'acquacoltura  e  l'ampliamento   delle   opere   esistenti   sono
subordinate all'autorizzazione da parte del presidente del consorzio.
   12. Per l'esecuzione delle opere di difesa spondale e sistemazione
idraulica e delle altre opere previste dagli artt. 97 e 98  del  t.u.
approvato con regio decreto 25 luglio 1904, n. 523, l'amministrazione
competente deve acquisire il  parere  preventivo  del  consorzio  del
parco.
   13.  La  costruzione  e  l'ampliamento  di  strade di collegamento
intercomunale, anche se prevista dagli strumenti urbanistici vigenti,
e' subordinata al parere favorevole del consorzio del parco.