Art. 10.
Norme di salvaguardia
1. Fatte salve le disposizioni piu' restrittive previste dagli
strumenti urbanistici vigenti, da altre leggi regionali o dagli atti
istitutivi delle riserve naturali, all'interno del perimetro del
parco, fino alla data di pubblicazione della proposta del piano
territoriale e comunque per non oltre tre anni dall'entrata in vigore
della presente legge, si applicano le norme di salvaguardia di cui ai
successivi commi.
2. Le disposizioni del presente articolo, fatti salvi i divieti di
cui ai successivi commi 8 e 9, non si applicano, comunque, nelle zone
gia' definite dagli strumenti urbanistici come edificate o
edificabili destinate alla residenza, all'industria, all'artigianato
e al terziario, nonche' nelle relative zone per servizi.
3. Nelle zone agricole e' consentita la costruzione delle sole
strutture edilizie strettamente pertinenti la conduzione di fondi
agricoli, nel rispetto delle disposizioni di cui alla legge regionale
7 giugno 1980, n. 93, limitatamente ad imprese agricole che abbiano
le seguenti caratteristiche:
a) imprese con attivita' diretta esclusivamente alla
coltivazione del fondo e/o alla silvicoltura e alla floricoltura; per
le serre e' consentito il rapporto massimo di copertura del 5% della
superficie aziendale;
b) imprese dedite ad allevamento di bovini, equini, ovini,
ovvero ad allevamenti avicoli o cunicoli, che dispongano per
l'attivita' di allevamento di almeno un ettaro di terreno agricolo
per ogni 40 q.li di peso vivo di bestiame;
c) imprese dedite ad allevamento di suini, che dispongano per
l'attivita' di allevamento di almeno un ettaro di terreno agricolo
per ogni 20 q.li di peso vivo di bestiame.
Sono soggette ad autorizzazione da parte del presidente del
consorzio le nuove costruzioni o l'ampliamento di quelle esistenti
relative a imprese suinicole con carico di bestiame vivo per ettaro
di terreno agricolo compreso tra 20 e 40 q.li.
4. Le imprese di cui al comma precedente possono altresi'
esercitare attivita' di trasformazione dei prodotti, purche' le
materie prime trasformate provengano prevalentemente dall'attivita'
di coltivazione dei terreni aziendali o dall'attivita' di allevamento
esercitata nei limiti di cui al precedente terzo comma. Nel computo
del terreno a disposizione delle imprese agricole e delle imprese
cooperative deve essere considerato anche quello ora esistente
all'esterno del parco e al servizio delle imprese richiamate.
5. In tutto il territorio del parco, con esclusione delle zone di
cui al precedente secondo comma sono vietati:
a) la costruzione di recinzioni delle proprieta' se non con
siepi, salve le recinzioni temporanee a protezione delle aree di
nuova piantagione, delle aree di allevamento allo stato brado, e
quelle strettamente pertinenti agli insediamenti edilizi, urbani,
agricoli, stalle all'aperto, per le quali e' comunque richiesta
l'autorizzazione edilizia;
b) la chiusura di sentieri pubblici o di uso pubblico;
c) la chiusura degli accessi ai corpi d'acqua;
d) l'ammasso anche temporaneo di materiali di qualsiasi natura
all'esterno delle aree di pertinenza degli insediamenti produttivi o
dei cantieri nei quali tali materiali vengono utilizzati, fatta
eccezione per l'ammasso di materiali quali stallatico, terricciati,
foraggi insilati, fieni, stocchi e paglie, legnami ed altri prodotti
aziendali connessi con la normale pratica agronomica;
e) l'esposizione di cartelli manufatti pubblicitari di qualunque
natura e scopo, esclusa la segnaletica per il servizio del parco e
quella viaria e turistica;
f) il livellamento dei terrazzamenti e dei declivi, fatta salva
la normale sistemazione idraulica ed irrigua dei campi;
g) il transito con mezzi motorizzati fuori dalle strade statali,
provinciali e comunali e dalle strade vicinali gravate da servitu' di
pubblico passaggio, fatta eccezione per i mezzi di servizio e per
quelli occorrenti all'attivita' agricola e forestale;
h) l'allestimento e l'esercizio di impianti fissi e di percorsi
e tracciati per attivita' sportive da esercitarsi con mezzi
motorizzati;
i) la distruzione o l'alterazione di zone umide, quali: paludi,
torbiere, stagni, lanche, fontanili, fasce marginali dei fiumi e dei
laghi, ivi comprese le praterie ed i boschi inondati lungo le rive;
l) la navigazione dei natanti da diporto con motore di potenza
superiore a 15 HP;
m) per i natanti da diporto aventi propulsione a motore,
superare la velocita' di 10 km/h;
n) nelle lanche e nelle mortizze, la navigazione a motore.
6. Gli interventi anche di carattere colturale che comportino
alterazioni alla morfologia del terreno, ovvero trasformazioni
dell'uso dei suoli anche non boscati, fatte salve le normali
rotazioni agricole, ivi compresa la coltura del pioppo, sono soggetti
alla disciplina prevista dall'art. 6 della legge regionale 27 gennaio
1977, n. 9.
7. Il taglio di piante arboree isolate o inserite in filari,
nonche' di siepi arboree o arbustive lungo il margine di strade,
corpi d'acqua o coltivi e' soggetto alla disciplina di cui all'art. 8
della legge regionale 27 gennaio 1977, n. 9. Sono fatti salvi gli
interventi di potatura, scalvatura e ordinaria manutenzione.
8. E' vietata l'apertura di nuove cave.
9. E' vietata l'attivazione di nuove discariche di qualsiasi tipo,
salvo quelle a scopo di bonifica o di ripristino ambientale, che
possono essere autorizzate, sentito il consorzio del parco, dalla
data della formazione dei suoi organi.
10. E' vietato l'allestimento e l'ampliamento dei campeggi stabili
e dei villaggi turistici di cui alla legge regionale 10 dicembre
1981, n. 71.
11. La costruzione di nuove opere destinate all'itticoltura e
all'acquacoltura e l'ampliamento delle opere esistenti sono
subordinate all'autorizzazione da parte del presidente del consorzio.
12. Per l'esecuzione delle opere di difesa spondale e sistemazione
idraulica e delle altre opere previste dagli artt. 97 e 98 del t.u.
approvato con regio decreto 25 luglio 1904, n. 523, l'amministrazione
competente deve acquisire il parere preventivo del consorzio del
parco.
13. La costruzione e l'ampliamento di strade di collegamento
intercomunale, anche se prevista dagli strumenti urbanistici vigenti,
e' subordinata al parere favorevole del consorzio del parco.