Art. 11.
Relazione di compatibilita' ambientale
1. Ai fini dell'espressione del parere di cui alla lettera b) del
primo comma dell'art. 21 della legge regionale 30 novembre 1983, n.
86 e fino alla data di entrata in vigore della legge regionale
relativa all'applicazione delle procedure di valutazione di impatto
ambientale, i progetti di infrastrutture pubbliche ricadenti nel
territorio del parco dovranno essere accompagnate da una relazione di
compatibilita' ambientale, per la parte insistente sul territorio del
parco stesso.
2. La relazione di cui al precedente comma deve essere presentata,
da parte del proponente, al presidente del consorzio del parco, il
quale, entro i successivi 120 giorni, esprime parere all'autorita'
competente al rilascio dell'autorizzazione, ovvero alla Regione in
caso di progetti di infrastrutture di interesse statale, per l'intesa
di cui all'art. 81 del decreto del Presidente della Repubblica 24
luglio 1977, n. 616.
3. Sono esclusi dalla presentazione della relazione di
compatibilita' ambientale i progetti di opere igienico-ambientali,
quali fognature e impianti per la depurazione delle acque.
4. Fino alla data di prima elezione del presidente del consorzio
del parco, la relazione di cui al presente articolo e' presentata
alla provincia e trasmessa in copia al settore ambiente ed ecologia
della giunta regionale.