Art. 11.
                Relazione di compatibilita' ambientale
 
   1.  Ai fini dell'espressione del parere di cui alla lettera b) del
primo comma dell'art. 21 della legge regionale 30 novembre  1983,  n.
86  e  fino  alla  data  di  entrata  in vigore della legge regionale
relativa all'applicazione delle procedure di valutazione  di  impatto
ambientale,  i  progetti  di  infrastrutture  pubbliche ricadenti nel
territorio del parco dovranno essere accompagnate da una relazione di
compatibilita' ambientale, per la parte insistente sul territorio del
parco stesso.
   2. La relazione di cui al precedente comma deve essere presentata,
da parte del proponente, al presidente del consorzio  del  parco,  il
quale,  entro  i  successivi 120 giorni, esprime parere all'autorita'
competente al rilascio dell'autorizzazione, ovvero  alla  Regione  in
caso di progetti di infrastrutture di interesse statale, per l'intesa
di cui all'art. 81 del decreto del  Presidente  della  Repubblica  24
luglio 1977, n. 616.
   3.   Sono   esclusi   dalla   presentazione   della  relazione  di
compatibilita' ambientale i progetti  di  opere  igienico-ambientali,
quali fognature e impianti per la depurazione delle acque.
   4.  Fino  alla data di prima elezione del presidente del consorzio
del parco, la relazione di cui al  presente  articolo  e'  presentata
alla  provincia  e trasmessa in copia al settore ambiente ed ecologia
della giunta regionale.