Art. 12.
Norma transitoria
1. Fino alla data di prima elezione del presidente del consorzio,
le competenze allo stesso attribuite dalla legge regionale 27 gennaio
1977, n. 9, come integrate dal sesto e dal settimo comma del
precedente art. 10, nonche' le competenze di autorizzazione di cui al
terzo e all'undicesimo comma del medesimo articolo, spettano ai
presidenti delle amministrazioni provinciali competenti per
territorio.