Art. 12.
                          Norma transitoria
 
   1.  Fino alla data di prima elezione del presidente del consorzio,
le competenze allo stesso attribuite dalla legge regionale 27 gennaio
1977,  n.  9,  come  integrate  dal  sesto  e  dal  settimo comma del
precedente art. 10, nonche' le competenze di autorizzazione di cui al
terzo  e  all'undicesimo  comma  del  medesimo  articolo, spettano ai
presidenti   delle   amministrazioni   provinciali   competenti   per
territorio.