Art. 6.
                              Personale
 
   1.  Fino  a quando si provvedera' alla determinazione della pianta
organica,  il  consorzio  puo'  avvalersi  di   personale   messo   a
disposizione  dalla  regione  e  dagli  enti  consorziati,  ovvero di
personale assunto a tempo  determinato,  con  le  procedure  previste
dalla vigente legislazione regionale in materia.