Art. 7.
Formazione del piano territoriale
1. Il piano territoriale di coordinamento del parco e' adottato
dal consorzio entro due anni dalla data di entrata in vigore della
presente legge ed e' approvato secondo le modalita' previste
dall'art. 19 della legge regionale 30 novembre 1983, n. 86.
2. In deroga a quanto previsto dal quarto comma dell'art. 22 della
legge regionale 30 novembre 1983, n. 86, il gruppo di esperti in
problemi di tutela ambientale e di pianificazione territoriale e'
costituito dalla giunta regionale sentito il comitato di cui al
secondo comma del succitato art. 22.