Art. 7.
                  Formazione del piano territoriale
 
   1.  Il  piano  territoriale di coordinamento del parco e' adottato
dal consorzio entro due anni dalla data di entrata  in  vigore  della
presente   legge  ed  e'  approvato  secondo  le  modalita'  previste
dall'art. 19 della legge regionale 30 novembre 1983, n. 86.
   2. In deroga a quanto previsto dal quarto comma dell'art. 22 della
legge regionale 30 novembre 1983, n. 86,  il  gruppo  di  esperti  in
problemi  di  tutela  ambientale  e di pianificazione territoriale e'
costituito dalla giunta regionale  sentito  il  comitato  di  cui  al
secondo comma del succitato art. 22.