Art. 9.
                      Comitato di coordinamento
 
   1.  Al  fine  di  realizzare un'unitarieta' di pianificazione e di
gestione con il territorio del parco dell'Oglio Nord, e'  costituito,
entro trenta giorni dalla data di costituzione dei relativi consorzi,
un comitato di coordinamento composto da:
     a)  l'assessore regionale competente, o suo delegato, che svolge
le funzioni di presidente;
     b)  i  presidenti  dei  consorzi  dei  parchi  dell'Oglio Nord e
dell'Oglio Sud e dei vice presidenti.
   2.  Le  funzioni  di  segreteria sono svolte da un funzionario del
"servizio tutela ambiente naturale e parchi" della giunta  regionale.
   3. Compete al comitato:
     a)  assicurare la coerenza e la compatibilita' tra le previsioni
dei relativi piani territoriali di coordinamento, nonche'  dei  piani
di gestione e dei regolamenti d'uso;
     b) coordinare l'attivita' dei consorzi;
     c)  esprimere  parere  alla  giunta  regionale  sugli  atti  che
interessano il territorio dei due parchi.