Art. 9.
Comitato di coordinamento
1. Al fine di realizzare un'unitarieta' di pianificazione e di
gestione con il territorio del parco dell'Oglio Nord, e' costituito,
entro trenta giorni dalla data di costituzione dei relativi consorzi,
un comitato di coordinamento composto da:
a) l'assessore regionale competente, o suo delegato, che svolge
le funzioni di presidente;
b) i presidenti dei consorzi dei parchi dell'Oglio Nord e
dell'Oglio Sud e dei vice presidenti.
2. Le funzioni di segreteria sono svolte da un funzionario del
"servizio tutela ambiente naturale e parchi" della giunta regionale.
3. Compete al comitato:
a) assicurare la coerenza e la compatibilita' tra le previsioni
dei relativi piani territoriali di coordinamento, nonche' dei piani
di gestione e dei regolamenti d'uso;
b) coordinare l'attivita' dei consorzi;
c) esprimere parere alla giunta regionale sugli atti che
interessano il territorio dei due parchi.