Art. 2.
 
   L'ente, nei limiti e nell'ambito delle competenze regionali di cui
al decreto del Presidente della Repubblica n. 616/1977, per  conto  e
su  direttive  della  Regione,  utilizza,  nei  modi  indicati  nella
presente legge, le risorse idriche  regionali  in  modo  razionale  e
produttivo  per il perseguimento degli obiettivi di crescita civile e
di sviluppo economico della Regione.
   L'ente,  al  fine  di  concorrere al perseguimento degli obiettivi
della programmazione regionale, propone in  piano  pluriennale  ed  i
programmi   annuali   degli   interventi  nel  settore  delle  acque,
nell'ambito delle competenze regionali.
   L'ente  provvede,  altresi',  sulla base delle direttive formulate
dalla Regione, a tutti gli adempimenti che la legge 10  maggio  1976,
n.  319  e successive modificazioni ed integrazioni ed il decreto del
Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915  affidano  alla
Regione stessa.
   Le  province,  i  comuni  e  gli  altri  enti pubblici interessati
possono, per l'espletamento  delle  funzioni  loro  attribuite  dalle
leggi    in   materia   di   tutela   delle   acque,   dell'ambiente,
dell'inquinamento e dello smaltimento dei rifiuti  solidi,  avvalersi
dell'ente.