Art. 2. L'ente, nei limiti e nell'ambito delle competenze regionali di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 616/1977, per conto e su direttive della Regione, utilizza, nei modi indicati nella presente legge, le risorse idriche regionali in modo razionale e produttivo per il perseguimento degli obiettivi di crescita civile e di sviluppo economico della Regione. L'ente, al fine di concorrere al perseguimento degli obiettivi della programmazione regionale, propone in piano pluriennale ed i programmi annuali degli interventi nel settore delle acque, nell'ambito delle competenze regionali. L'ente provvede, altresi', sulla base delle direttive formulate dalla Regione, a tutti gli adempimenti che la legge 10 maggio 1976, n. 319 e successive modificazioni ed integrazioni ed il decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915 affidano alla Regione stessa. Le province, i comuni e gli altri enti pubblici interessati possono, per l'espletamento delle funzioni loro attribuite dalle leggi in materia di tutela delle acque, dell'ambiente, dell'inquinamento e dello smaltimento dei rifiuti solidi, avvalersi dell'ente.