Art. 3. L'ente, nel rispetto dell'art. 91 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616/1977 e delle competenze gia' affidate dallo Stato ad altri enti, in particolare, provvede: a) alla progettazione, all'esecuzione ed alla gestione delle opere relative alla captazione, all'adduzione e alla distribuzione delle acque per uso potabile ed alla captazione ed all'adduzione delle acque per uso industriale ed irriguo; b) alla progettazione, all'esecuzione ed alla gestione, anche per incarico di altri enti, delle opere di fognatura e di smaltimento, di trattamento e di eventuale riciclo delle acque reflue, salvo le competenze dei consorzi industriali e di bonifica; c) alla formazione del personale specializzato a tutti i livelli, per la conduzione degli impianti nei vari settori; d) allo svolgimento di tutti i compiti, di cui alle precedenti lettere, attualmente svolti dalla Regione. Nella prima fase di attuazione della presente legge, l'ERGAL puo' affidare ad altri enti i compiti di cui al precedente comma.