Art. 3.
 
   L'ente, nel rispetto dell'art. 91 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 616/1977 e delle competenze gia' affidate  dallo  Stato
ad altri enti, in particolare, provvede:
     a)  alla  progettazione,  all'esecuzione  ed alla gestione delle
opere relative alla captazione, all'adduzione  e  alla  distribuzione
delle  acque  per  uso  potabile  ed alla captazione ed all'adduzione
delle acque per uso industriale ed irriguo;
     b)  alla  progettazione,  all'esecuzione ed alla gestione, anche
per  incarico  di  altri  enti,  delle  opere  di  fognatura   e   di
smaltimento,  di  trattamento  e  di  eventuale  riciclo  delle acque
reflue, salvo le competenze dei consorzi industriali e di bonifica;
     c)  alla  formazione  del  personale  specializzato  a  tutti  i
livelli, per la conduzione degli impianti nei vari settori;
     d)  allo  svolgimento di tutti i compiti, di cui alle precedenti
lettere, attualmente svolti dalla Regione.
   Nella  prima fase di attuazione della presente legge, l'ERGAL puo'
affidare ad altri enti i compiti di cui al precedente comma.