Art. 2. Forme di contrattazione 1. Tutti i contratti dai quali derivi entrata debbono essere preceduti da asta pubblica o pubblico incanto e ad essi si applicano le norme previste nel titolo II, capo terzo, sezione I del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827 per l'esecuzione delle leggi sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilita' generale dello Stato e successive modificazioni. 2. Gli acquisti, le forniture, i servizi, gli appalti ed ogni altro contratto rientranti nell'ambito di applicazione di cui al precedente art. 1 che determinino spesa sono disposti generalmente a seguito di licitazione privata e nei casi previsti a seguito di appalto concorso o trattativa privata ai sensi degli articoli successivi ad eccezione di quelli disciplinati al titolo III della presente legge.