Art. 2.
                       Forme di contrattazione
 
   1.  Tutti  i  contratti  dai  quali  derivi entrata debbono essere
preceduti da asta pubblica o pubblico incanto e ad essi si  applicano
le  norme  previste  nel  titolo  II, capo terzo, sezione I del regio
decreto  23  maggio  1924,  n.  827  per  l'esecuzione  delle   leggi
sull'amministrazione  del  patrimonio  e  sulla contabilita' generale
dello Stato e successive modificazioni.
   2.  Gli  acquisti,  le  forniture,  i servizi, gli appalti ed ogni
altro contratto rientranti nell'ambito  di  applicazione  di  cui  al
precedente  art. 1 che determinino spesa sono disposti generalmente a
seguito di licitazione privata e  nei  casi  previsti  a  seguito  di
appalto  concorso  o  trattativa  privata  ai  sensi  degli  articoli
successivi ad eccezione di quelli disciplinati al  titolo  III  della
presente legge.