Art. 10. Forme di pubblicita' consentite 1. La pubblicita' concernente i laboratori di analisi cliniche private ed i punti di prelievo deve essere contenuta entro i limiti della dignita' professionale e della serieta' tecnico-scientifica. 2. A tal fine sono consentite le forme pubblicitarie previste all'allegato G. 3. La pubblicita' e' soggetta ad autorizzazione della giunta regionale sentita la commissione di cui all'art. 11. 4. L'autorizzazione di cui al precedente comma riguarda ciascun messaggio pubblicitario. 5. Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge i titolari di laboratori di analisi cliniche gia' autorizzati ad effettuare pubblicita' sanitaria sono tenuti ad adeguarsi a quanto previsto dalla presente legge.