Art. 10.
                   Forme di pubblicita' consentite
 
   1.  La  pubblicita'  concernente  i laboratori di analisi cliniche
private ed i punti di prelievo deve essere contenuta entro  i  limiti
della dignita' professionale e della serieta' tecnico-scientifica.
   2.  A  tal  fine  sono  consentite le forme pubblicitarie previste
all'allegato G.
   3.  La  pubblicita'  e'  soggetta  ad  autorizzazione della giunta
regionale sentita la commissione di cui all'art. 11.
   4.  L'autorizzazione  di  cui al precedente comma riguarda ciascun
messaggio pubblicitario.
   5.  Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente
legge i titolari di laboratori di analisi cliniche  gia'  autorizzati
ad effettuare pubblicita' sanitaria sono tenuti ad adeguarsi a quanto
previsto dalla presente legge.