Art. 2. Definizione di laboratorio privato di analisi cliniche e delle sue articolazioni organizzative 1. Agli effetti della presente legge per laboratorio privato di analisi cliniche a scopo di accertamento diagnostico si intende il complesso dei beni, mobili ed immobili, e di personale, mediante il quale un soggetto privato, nell'interesse di terzi, effettua oltre ai prelievi o ad eventuali somministrazioni per prove funzionali, indagini dirette a fornire risultati analitici su materiale biologico proveniente dal corpo umano. 2. Nella definizione di cui al precedente comma sono ricompresi i laboratori delle case di cura private dei centri di cui all'art. 26 della legge 23 dicembre 1978 n. 833, aperti ai non ricoverati. 3. Sezione specialistica di un laboratorio e' l'articolazione organizzativa interna posta sotto autonoma responsabilita' e rispondente alle caratteristiche previste negli allegati B, C e D. 4. Punto di prelievo esterno e' l'articolazione organizzativa decentrata di un laboratorio nella quale si svolgono le attivita' della fase preanalitica e postanalitica di cui all'allegato E.