Art. 2.
        Definizione di laboratorio privato di analisi cliniche
               e delle sue articolazioni organizzative
 
   1.  Agli  effetti  della presente legge per laboratorio privato di
analisi cliniche a scopo di accertamento diagnostico  si  intende  il
complesso  dei  beni, mobili ed immobili, e di personale, mediante il
quale un soggetto privato, nell'interesse di terzi, effettua oltre ai
prelievi  o  ad  eventuali  somministrazioni  per  prove  funzionali,
indagini dirette a fornire risultati analitici su materiale biologico
proveniente dal corpo umano.
   2.  Nella definizione di cui al precedente comma sono ricompresi i
laboratori delle case di cura private dei centri di cui  all'art.  26
della legge 23 dicembre 1978 n. 833, aperti ai non ricoverati.
   3.  Sezione  specialistica  di  un  laboratorio e' l'articolazione
organizzativa  interna  posta  sotto   autonoma   responsabilita'   e
rispondente alle caratteristiche previste negli allegati B, C e D.
   4.  Punto  di  prelievo  esterno  e' l'articolazione organizzativa
decentrata di un laboratorio nella quale  si  svolgono  le  attivita'
della fase preanalitica e postanalitica di cui all'allegato E.