Art. 4.
                    Requisiti per l'autorizzazione
 
   1.   I   laboratori  privati  di  analisi  cliniche  per  ottenere
l'autorizzazione devono essere in possesso dei requisiti  di  cui  ai
successivi commi.
   2.  La  denominazione  del  laboratorio deve comunque contenere la
qualificazione  letterale  di:  "Laboratorio   privato   di   analisi
cliniche".
   3.  La  dotazione  strumentale  non puo' essere inferiore a quella
prevista nell'allegato B.
   4. Tutti i laboratori devono disporre di appositi locali aventi le
caratteristiche minime previste nell'allegato C.
   5.  I  laboratori devono disporre altresi' dell'organico minimo di
personale in  possesso  di  specifiche  qualificazioni  professionali
secondo quanto indicato nell'allegato D.
   6.  In relazione ai requisiti minimi di cui ai precedenti commi 3,
4 e 5 il  numero  massimo  degli  esami  eseguibili  annualmente  dai
laboratori e' stabilito nell'allegato A.
   7.  I  requisiti  minimi  per  l'autorizzazione all'apertura di un
punto di prelievo sono contenuti nell'allegato F.
   8.  I  locali,  gli  archivi,  le  apparecchiature  e tutto quanto
necessario per il corretto svolgimento della attivita' dei laboratori
debbono  soddisfare  le  norme vigenti in materia di igiene e sanita'
pubblica, di prevenzione antincendi, antinfortunistica  e  di  igiene
del  lavoro e di tutela contro i rischi da radiazioni qualora vengano
impiegate sostanze radioattive  per  la  effettuazione  di  attivita'
diagnostiche  radioisotopiche.  Essi sono altresi' tenuti al rispetto
del decreto del Presidente della Repubblica settembre 1982, n. 915 ed
essere  dotati  di  idonei  sistemi  di  raccolta,  allontanamento  o
distruzione dei rifiuti.