Art. 5.
       Disposizioni relattive alla distribuzione sul territorio
                            dei laboratori
 
   1. L'apertura e il trasferimento di sede di un laboratorio o di un
punto di prelievo sono ammessi nell'ambito territoriale della  stessa
USL  a  condizione  che  la sede prescelta non sia posta nello stesso
distretto socio-sanitario nel quale  operi  altro  laboratorio  dello
stesso  tipo  o  specialita'  pubblico  o  privato.  Nel  caso in cui
l'ambito territoriale del distretto non sia stato ancora individuato,
si tiene conto del criterio della vicinanza.
   2.  Ai  fini  del  presente  articolo  il territorio del comune di
Firenze non si considera suddiviso in cinque Unita' sanitarie locali.
   3.  L'autorizzazione  all'apertura  di  un  punto  di  prelievo e'
rilasciata per tre  anni.  L'eventuale  conferma  per  il  successivo
triennio  e'  subordinata al permanere delle condizioni di carenza di
cui al precedente comma 1.