Art. 7. Norme di funzionamento 1. I laboratori privati di analisi cliniche, non possono, di norma, utilizzare metodiche che implichino l'uso di sostanze radioattive. Limitatamente agli esami radioimmunologici in vitro, sono ammessi all'uso delle sostanze radioattive i laboratori specialistici ed i laboratori generali di base con sezioni specialistiche operanti nelle specialita' di endocrinologia, tossicologia farmacologica ed industriale, nonche', quelli operantti nella specialita' di microbiologia, immunologia ed allergologia limitatamente alle prove allergologiche. 2. Un regolamento regionale, da emanarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, stabilisce gli esami eseguibili da ognuno dei tipi di laboratorio previsti dal precedente art. 3. Lo stesso regolamento stabilisce norme per l'omogeneizzazione dei sistemi di refertazione e di registrazione dei dati d'archivio. 3. I laboratori di analisi cliniche devono essere aperti al pubblico tutti i giorni non festivi. Puo' essere ammessa la chiusura nella giornata di sabato. 4. L'attivita' del laboratorio si articola nelle fasi previste nell'allegato E. 5. Il laboratorio non puo' accettare campioni provenienti da altri laboratori o da altri operatori sanitari, salvo i casi previsti dai successivi commi. 6. E' ammesso il prelievo domiciliare quando vi siano motivi documentati di urgenza clinica e di impossibilita' di movimento da parte dell'utente, sempreche' non esistano possibili interferenze negative sui risultati a causa del trasporto del materiale e della sua conservazione. 7. Analogamente e' ammessa l'attivita' di prelievo esercitata saltuariamente in istituti di ricovero per anziani non autosufficienti, in luoghi di lavoro ed ovunque le conddizioni obiettive dei pazienti rendano sconsigliabile il loro spostamento. 8. Il prelievo esterno e' comunque ammesso limitatamente agli esami i cui risultati non subiscano alterazioni a cause del trasporto o della conservazione dei campioni prelevati.