Art. 8.
                          D i r e t t o r e
 
   1.  Ad  ogni  laboratorio e' preposto un direttore con le seguenti
attribuzioni e responsabilita':
     a) sceglie ed approva i metodi di analisi;
     b) risponde dell'attendibilita' dei risultati;
     c) organizza i servizi ed i controlli di qualita';
     d)  risponde dell'idoneita' delle attrezzature e degli impianti,
di tutti i materiali impiegati e dello stato igienico dei locali;
     e)  valida i risultati. Tale funzione puo' essere delegata ad un
collaboratore dell'organico, laureato ed abilitato;
     f)  si accerta del possesso dei requisiti professionali previsti
per il personale operante nel laboratorio;
     g)  e'  responsabile  della  registrazione e archiviazione degli
esami;
     h) e' responabile dell'applicazione del regolamento interno;
     i) cura le segnalazioni e le denunce obbligatorie per legge;
     l)   vigila   sull'applicazione  delle  norme  di  tutela  degli
operatori contro i rischi derivanti dalla specifica attivita';
     m)   si   accerta   della   buona  conservazione  dei  preparati
citologiici ed istologici e delle inclusioni in paraffina per  almeno
cinque  anni,  fatti  salvi  i disposti di specifiche disposizioni di
legge;
     n)  e' responsabile dell'attivita' svolta nei punti di prelievo.
   2.  In caso di assenza o di impedimento del direttore, le funzioni
vengono assunte, previa accettazione scrittta,  da  un  collaboratore
laureato  in  possesso  dei  requisiti  professionali  ed  abilitanti
previsti dalla normativa vigente.
   3. Un direttore non puo' assumere piu' di un incarico di direzione
di laboratorio di analisi.