Art. 9. Obblighi del titolare 1. Il titolare del laboratorio e' tenuto a trasmettere alla giunta regionale le seguenti informazioni: a) annualmente entro il mese di gennaio: l'elenco del personale in servizio, ivi compreso quello di eventuali punti di prelievo, con l'indicazione delle relative qualifiche e delle ore di lavoro settimanali; il numero dei prelievi, articolato per eventuali punti di prelievo, nonche' degli esami eseguiti nel corso dell'anno precedente, distinti per mese secondo la codificazione stabilita dalla giunta regionale; b) trimestralmente: dati sul controllo di qualita' sugli esami eseguiti; c) tempestivamente: il nominativo di altro laureato abilitato alla direzione, che sostituisca il direttore in caso di assenza o impedimento per periodi superiori a 60 giorni, congiuntamente alla dichiarazione di assunzione delle funzioni di direzione; le eventuali variazioni del personale, adeguatamente documentate; le sostituzioni e integrazioni delle attrezzature; i periodi di chiusura per ferie e le interruzioni di attivita' da qualsiasi causa determinate; ogni uleriore notizia richiesta dagli organi regionali o dalla USL territorialmente competente in ordine alla attivita' svolta, al personale, nonche' ogni altra notizia necessaria ai fini epidemiologici e statistici. 2. Le comunicazioni di cui ai commi precedenti devono portare la firma anche del direttore. 3. Il titolare e' altresi' tenuto: a) ad assicurare la presenza del direttore e del restante personale laureato e tecnico per l'orario previsto; b) a garantire, tramite il direttore, l'attuazione dei necessari controlli di qualita', secondo quanto previsto ai successivi artt. 17 e 18.