Art. 5.
                        Modifica dell'art. 10
            della legge regionale 21 febbraio 1985, n. 16
 
   1.  Al  primo comma dell'art. 10 della legge regionale 21 febbraio
1985, n. 16 le parole "le Associazioni intercomunali e  le  Comunita'
montane" sono sostituite con le parole "le Province".
   2.   Al   secondo  comma  dello  stesso  art.  10  le  parole  "Le
Associazioni intercomunali e le Comunita'  montane"  sono  sostituite
con le parole "Le Province".