Art. 5. Modifica dell'art. 10 della legge regionale 21 febbraio 1985, n. 16 1. Al primo comma dell'art. 10 della legge regionale 21 febbraio 1985, n. 16 le parole "le Associazioni intercomunali e le Comunita' montane" sono sostituite con le parole "le Province". 2. Al secondo comma dello stesso art. 10 le parole "Le Associazioni intercomunali e le Comunita' montane" sono sostituite con le parole "Le Province".