Art. 8. Modifica dell'art. 13 della legge regionale 21 febbraio 1985, n. 16 1. Alla lettera c) del primo comma dell'art. 13 della legge regionale 21 febbraio 1985, n. 16 le parole "avanzata dopo aver sentito le Associazioni intercomunali e le comunita' montane interessate sono soppresse.