Art. 8.
                        Modifica dell'art. 13
            della legge regionale 21 febbraio 1985, n. 16
 
  1.  Alla  lettera  c)  del  primo  comma  dell'art.  13 della legge
regionale 21 febbraio 1985, n.  16  le  parole  "avanzata  dopo  aver
sentito   le   Associazioni  intercomunali  e  le  comunita'  montane
interessate sono soppresse.