Art. 4. Requisiti di reddito 1. I requisiti di reddito sono definiti dal programma regionale secondo i comma successivi. 2. Ai fini della determinazione dei requisiti di reddito si tiene conto del reddito annuo lordo complessivo della famiglia come somma dei redditi di tutti i componenti il nucleo familiare, quale risulta dallo stato di famiglia anagrafico, dichiarati nell'anno solare precedente agli effetti Irpef. Il reddito e' comprovato con copia dei modelli 740 o 101 o 201. 3. I redditi derivanti dal lavoro dipendente e assimilati, detratta una quota forfettaria definita nel programma regionale e rapportata alla indennita' integrativa speciale o di contingenza dell'anno solare precedente, sono ridotti del 40%. 5. Effettuate le operazioni di cui al comma precedente, i limiti di reddito sono definiti nelle misure di cui all'art. 28, quarto comma, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, maggiorate rispettivamente di 1,5 volte e rivalutate annualmente in ragione del tasso di inflazione programmato. 6. La falsita' di dichiarazioni o documentazioni, ai fini della presente legge, fatta salva ogni altra sanzione anche accademica, determina la revoca dei benefici disposti a favore dello studente e la conseguente ripetizione di quanto indebitamente percepito, maggiorato del 10% semestrale, valutandosi, per i servizi forniti, il costo medio al netto dell'eventuale concorso dello studente. A tal fine, l'ente competente per l'erogazione dei benefici puo' avvalersi della polizia tributaria ai sensi dell'art. 7 del D.L. 1 ottobre 1973, n. 580, convertito in legge 30 novembre 1973, n. 706. 7. I requisiti di reddito degli studenti di nazionalita' straniera di cui al secondo comma dell'art. 2 della presente legge sono accertati sulla base delle disposizioni a tal fine contenute nei rispettivi trattati o accordi internazionali o normativa CEE.