Art. 4.
                         Requisiti di reddito
 
   1.  I  requisiti  di reddito sono definiti dal programma regionale
secondo i comma successivi.
   2.  Ai fini della determinazione dei requisiti di reddito si tiene
conto del reddito annuo lordo complessivo della famiglia  come  somma
dei  redditi di tutti i componenti il nucleo familiare, quale risulta
dallo stato  di  famiglia  anagrafico,  dichiarati  nell'anno  solare
precedente agli effetti Irpef. Il reddito e' comprovato con copia dei
modelli 740 o 101 o 201.
   3.  I  redditi  derivanti  dal  lavoro  dipendente  e  assimilati,
detratta una quota forfettaria definita  nel  programma  regionale  e
rapportata  alla  indennita'  integrativa  speciale  o di contingenza
dell'anno solare precedente, sono ridotti del 40%.
   5.  Effettuate  le operazioni di cui al comma precedente, i limiti
di reddito sono definiti nelle misure  di  cui  all'art.  28,  quarto
comma,   della   legge   28   febbraio   1986,   n.   41,  maggiorate
rispettivamente di 1,5 volte e rivalutate annualmente in ragione  del
tasso di inflazione programmato.
   6.  La  falsita'  di dichiarazioni o documentazioni, ai fini della
presente legge, fatta salva ogni  altra  sanzione  anche  accademica,
determina  la  revoca dei benefici disposti a favore dello studente e
la  conseguente  ripetizione  di  quanto   indebitamente   percepito,
maggiorato del 10% semestrale, valutandosi, per i servizi forniti, il
costo medio al netto dell'eventuale concorso dello  studente.  A  tal
fine,  l'ente competente per l'erogazione dei benefici puo' avvalersi
della polizia tributaria ai sensi dell'art. 7  del  D.L.  1›  ottobre
1973, n. 580, convertito in legge 30 novembre 1973, n. 706.
   7. I requisiti di reddito degli studenti di nazionalita' straniera
di cui al  secondo  comma  dell'art.  2  della  presente  legge  sono
accertati  sulla  base  delle  disposizioni  a tal fine contenute nei
rispettivi trattati o accordi internazionali o normativa CEE.