IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. F i n a l i t a' 1. Con la presente legge, la Regione Lazio, nell'ambito delle funzioni ad essa trasferite a norma dell'articolo 100 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, disciplina l'esercizio della pesca nelle acque interne della regione e delle attivita' ad essa connesse, secondo i principi di tutela, conservazione ed incremento del patrimonio ittico nonche' di protezione e di razionale gestione degli ambienti acquatici al fine di garantire anche lo sviluppo delle attivita' ittiche e di acquacoltura e la valorizzazione dei relativi prodotti. 2. La sfera di applicazione della presente legge comprende le acque interne del Lazio, come definite dal successivo articolo 7, primo comma.